Diniego del trasferimento ex lege 104: motivazioni stringenti

      La recente sentenza del Tar Sicilia- Palermo, Sez. III-, del 27 ottobre 2025, n. 2370 riguarda le modalità di accertamento della compatibilità della richiesta di trasferimento con le esigenze generali del servizio ex art. 33 L. 104/1992.          L’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma…

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      La recente sentenza del Tar Sicilia- Palermo, Sez. III-, del 27 ottobre 2025, n. 2370 riguarda le modalità di accertamento della compatibilità della richiesta di trasferimento con le esigenze generali del servizio ex art. 33 L. 104/1992.

         L’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 della L. 104/1992 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica accurata delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione: sicché, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico, ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall’art. 981, comma 1, lett. b) del c.o.m. (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3929).

        Ovviamente, il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 (da disporre “ove possibile”) coinvolge invero interessi legittimi e, di conseguenza, implica la necessità di un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato (che, comunque, non assume la natura di diritto soggettivo) e gli interessi pubblici che al citato interesse potrebbero, in astratto, contrapporsi.

       In conformità all’indirizzo sopra indicato, quindi, il medesimo Tribunale Amministrativo non può che ribadire che, nel ponderare gli interessi in ipotesi contrapposti, occorre tener conto del fatto il trasferimento viene disposto (ove ne sussistano le condizioni normativamente previste) a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito. Detto principio trova fondamento nel riconoscimento dell’importanza della cura del disabile nell’ambito familiare, dovendosi affermare che la famiglia “resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap” (Corte Cost. n. 213 del 2016).

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