I tempi di conservazione dei filmati non sono fissi: il titolare li determina in base alla finalità, con limite rigido di sette giorni solo per la sicurezza urbana (art. 6, D.L. 11/2009). Il Consiglio di Stato, sentenza n. 8472 del 31 ottobre 2025, conferma che se le immagini sono cancellate secondo il regolamento non sussiste obbligo di ostensione, perché l’accesso vale finché l’amministrazione deve detenere il documento. Restano però nodi operativi: regolamenti troppo rigidi possono pregiudicare difesa e prova. Serve una governance che motivi durate proporzionate per le diverse finalità, documentate in registro e DPIA, tenendo conto di rischi, esigenze di accertamento e interessi pubblici.
