Se non ripianate nel termine dell’esercizio 2021, le perdite delle partecipate del 2020 dovranno concorrere alla costituzione dell’accantonamento nel bilancio dell’ente locale in rendicontazione dell’esercizio 2022. Vi è, dunque, l’obbligo, da parte degli enti, di tener presente tale circostanza per l’anno 2022, laddove non già effettuato.
A stabilirlo, la Corte dei Conti per l’Emilia Romagna con deliberazione n.112 del 2022.
