L’articolo 48, comma 1, del d.lgs 267/2000 dispone: “La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali“.
L’articolo 46, comma 2, sempre del Tuel, stabilisce: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione“.
Il sindaco è organo elettivo a diretto suffragio, la giunta è organo a rappresentanza indiretta, composta da assessori che il sindaco può anche individuare al di fuori dei consiglieri eletti; per altro, negli enti con oltre 15.000 abitanti è imposta l’incompatibilità tra consigliere ed assessore.
La ricognizione della disciplina normativa impone di trarre le seguenti conclusioni
- la giunta non è certo organo sovraordinato al sindaco;
- al contrario, la giunta assolve per espressa previsione di legge compiti di collaborazione col sindaco.
Per altro:
- il sindaco dispone di una serie di competenze proprie ed esclusive, prevalentemente dettate negli articoli 50 e 54 del Tuel, ma rinvenibili in molte altre disposizioni normative;
- la giunta, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento“; dispone, quindi, solo ed esclusivamente di competenze generali e, soprattutto, residuali: dispone di potere decisorio solo laddove si riscontri che tali poteri non siano appannaggio di sindaco, consiglio e dirigenza.
Così stando le cose, risultano difficili da comprendere le moltissime deliberazioni di giunta che “autorizzano” il sindaco a compiere una serie di attività.
Basta andare sui motori di ricerca, per rendersi conto che delibere di giunta di autorizzazione al vertice monocratico se ne approvano in quantità innumerabile.
Moltissime sono le deliberazioni con le quali la giunta autorizza il sindaco a costituirsi in giudizio. Sulla questione non si dovrebbero dimenticare le parole della Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868: “nel nuovo ordinamento delle autonomie locali il sindaco ha assunto, tanto più con la legge 25 marzo 1993 n. 81 che ne ha previsto l’elezione diretta, un ruolo politico ed amministrativo centrale, in quanto titolare di funzioni di direzione e di coordinamento dell’esecutivo comunale, onde l’autorizzazione del consiglio prima e della giunta poi, se trovava ragione in un assetto in cui il sindaco era eletto dal consiglio e la giunta costituiva espressione del consiglio stesso, non ha più ragione di esistere in
un sistema nel quale il medesimo trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli assessori che compongono la giunta, cui l’art. 48 del testo unico affida il compito di collaborare con il sindaco e di compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento“.
Aggiunge la sentenza che solo nel “caso in cui lo statuto, con la forza sua propria, preveda l’autorizzazione della giunta – in ragione della connotazione latamente politica che la decisione di agire o resistere in giudizio possono assumere, specie in riferimento a determinate tipologie di atti e di controversie, così da comportare valutazioni segnate da ampi spazi di discrezionalità politica in ordine alla scelta di difendere in giudizio la legittimità e la correttezza degli atti o comportamenti contestati ovvero richieda una preventiva determinazione del competente dirigente, ovvero ancora postuli alternativamente l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto delle controversie, l’autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale vanno considerati come atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione dell’organo titolare della rappresentanza“.
A ben vedere, queste ultime conclusioni sono l’unico punto di debolezza della decisione della Cassazione. Lo statuto ha solo il potere di specificare le competenze degli organi di governo, non di attribuirle, nè di modificarne gli assetti.
Poichè la rappresentanza in giudizio è da considerare addirittura atto gestionale della dirigenza o al massimo rimesso alla rappresentanza legale del sindaco, non occorre certo alcun atto di “autorizzazione” di un organo come la giunta, preposto solo a collaborare col sindaco.
Al più, e questo vale per qualsiasi altra “autorizzazione” (come le moltissime volte a permettere al sindaco di sottoscrivere convenzioni o di partecipare a bandi o a protocolli e similari), è il sindaco che, intendendo avvalersi appunto della collaborazione della giunta, può sottoporle un approfondimento-dibattito in merito a decisioni di propria spettanza, rispetto alle quali la deliberazione, se proprio si intende compulsare la giunta ad un voto, non può avere valore decisorio-autorizzatorio, ma solo consultivo. La giunta, cioè, sentito quanto riferisce il sindaco sull’argomento può di fatto solo attestare di esserne stata resa partecipe e di non avere osservazioni, oppure di suggerire qualche indicazione, ma non potendo giungere certo ad autorizzare l’esercizio di alcun potere.
Tale autorizzazione, infatti, sarebbe possibile solo laddove fosse la giunta dotata di un potere di primazia nel governo dell’ente, potere, però, totalmente inesistente, vista la normativa vigente.
