Di investimenti, contributi e coperture apparenti

La deliberazione n. 230/2025/PRSE della Corte dei conti Sardegna (ripresa da Enzo Cuzzola nell’articolo “Residui attivi del Titolo IV, quando la copertura degli investimenti diventa un equilibrio solo apparente pubblicato su Il Sole24Ore) merita alcune riflessioni.  Il problema delle mancate riscossioni delle entrate in conto capitale è reale e diffuso e spesso ha generato e…

Data

Categoria

La deliberazione n. 230/2025/PRSE della Corte dei conti Sardegna (ripresa da Enzo Cuzzola nell’articolo “Residui attivi del Titolo IV, quando la copertura degli investimenti diventa un equilibrio solo apparente pubblicato su Il Sole24Ore) merita alcune riflessioni. 

Il problema delle mancate riscossioni delle entrate in conto capitale è reale e diffuso e spesso ha generato e genera enormi problemi di cassa agli enti locali, che sono esecutori di molta spesa di investimento eterofinanziata. 

Occorre però intendersi bene sulle sue cause, che sono quasi sempre riconducibili a contributi a rendicontazione. La relativa disciplina (non a caso derogata per il Pnrr) rende quasi inevitabile che si formino dei residui, il cui smaltimento poi è ulteriormente rallentato dalla diffusa tendenza degli enti finanziatori a pagare in ritardo. 

Facciamo un esempio. Un comune riceve un contributo da 1 milione per realizzare un’opera pubblica in tre anni. Per ottenere il finanziamento presenta un cronoprogramma che spalma la spesa nel seguente modo:

anno n: 300.000

anno n+1: 400.000

anno n+2 300.000

Secondo l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, una volta assegnato il finanziamento, il comune ha titolo di iscrivere a bilancio l’entrata in corrispondenza della spesa (e analogamente l’ente finanziatore dovrebbe stanziare la spesa nel proprio bilancio) e di accertarla a copertura degli impegni. Questo passaggio garantisce la copertura finanziaria dell’opera, che altrimenti non potrebbe partire. Ciò che rende esigibile l’entrata è l’esigibilità della spesa, non l’approvazione della rendicontazione da parte dell’ente finanziatore, che ovviamente ha tempi diversi e più lunghi, non compatibili con l’avanzamento del cantiere.

È il gatto che si morde la coda: se non accerto non impegno, se non impegno non pago, se non pago non posso rendicontare e quindi riscuotere. La formazione di residui attivi è quindi fisiologica e non è corretto affermare che si tratti di una patologia.

Sono patologici, invece, i ritardi con cui spesso gli enti finanziatori approvano e pagano i rendiconti, ma su questo regna un silenzio assordante, mentre l’attenzione di tutti si concentra solo sui tempi di pagamento delle fatture commerciali.

Ovviamente occorre verificare che i residui corrispondano a spesa effettuata e rendicontata, oltre che il corretto allineamento fra l’accertamento e l’impegno a monte assunto dall’ente finanziatore. Ma di nuovo dovrebbe essere l’ente finanziatore ad allinearsi, visto che, come si dice, “comanda la spesa”.

Nei fatti ciò spesso non accade ed è per questo che sul Pnrr la regola è stata derogata. E come più volte abbiamo sostenuto sarebbe opportuno che la deroga diventasse la regola. Ma anche qui smettiamola di buttare addosso la croce sull’ultimo pezzo dell’ingranaggio, che già di per sé si trova penalizzato dall’esigenza di anticipare la cassa. 


A commento del sempre puntuale e acuto articolo di Matteo Barbero: https://leautonomie.it/la-ricerca-alchemica-della-pietra-filosofale-di-una-riforma-contabile-mai-nata/

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…