Anche quando intervengono durante il periodo di prova, le dimissioni presentate da una lavoratrice in gravidanza o da un genitore nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il chiarimento è arrivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con la nota protocollo n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha precisato che l’obbligo di convalida previsto dall’articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/2001 si applica anche in caso di risoluzione anticipata durante il periodo di prova.
La disposizione – volta a prevenire dimissioni estorte o non pienamente consapevoli – opera dunque senza eccezioni rispetto alla fase del rapporto di lavoro, garantendo la tutela effettiva del consenso del genitore lavoratore.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la predetta nota n. 14744/2025 , ha fornito chiarimenti in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
L’ Istituto della convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito una significativa evoluzione normativa ad opera della cosiddetta riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione dal primo al terzo anno di vita del bambino o dall’ ingresso in famiglia in caso di adozione.
Assieme al divieto di licenziamento, operante dall’ inizio del periodo di gravidanza sino al primo anno di vita del bambino, la convalida si inserisce all’ interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e paternità, configurandosi come strumento di tutela per garantire la genuinità della volontà del lavoratore e della lavoratrice ed evitare comportamenti discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.
La predetta nota ministeriale chiarisce che l’obbligo di convalida si estende anche alle dimissioni presentate durante il periodo di prova, ciò nonostante la libertà di recesso senza motivazioni che caratterizza normalmente le prime fasi del rapporto di lavoro. Le dimissioni restano, dunque sospese fino all’ adozione del provvedimento da parte dell’ Ispettorato del Lavoro emesso entro 45 giorni dall’invio della comunicazione.
Il medesimo Ministero è giunto a tale conclusione sulla base sia di un’interpretazione letterale della norma , che non prevede alcuna esclusione esplicita per il periodo di prova, sia di un interpretazione teleologica, che considera la finalità della legge posto che, anche nel periodo di prova, le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare un licenziamento discriminatorio sempre nullo ( Cass. n. 23061/2007).
Le nuove esigenze di chiarimento traggono origine dalla recente ordinanza n. 24991 del 11 settembre 2025 in tema di revoca delle dimissioni telematiche durante lo svolgimento del periodo di prova.
Nella citata pronuncia la Corte si è espressa sull’illegittimità delle istruzioni ministeriali al punto 1.2 della circ. n. 12 del 4.03.2016, nella parte in cui il recesso durante il periodo di prova viene escluso dalla disciplina introdotta dall’ art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.
Secondo i Giudici di legittimità, nell’escludere la procedura delle dimissioni telematiche in caso di recesso durante il periodo di prova, il Ministero si sarebbe spinto al punto di conferire alla norma contenuti diversi rispetto al suo dato testuale, andando oltre una mera attività interpretativa. Ad oggi, il Ministero non ha modificato le proprie indicazioni e si è limitato ad integrare quelle sulla convalida ex art. 55, c. 4, del D.Lgs. n. 151/2001.
