Legittimo affidamento e obblighi dichiarativi del partecipante a pubblici concorsi.

   La recente  sentenza del  Tar Campania – Napoli, SEZ. II – del  9 gennaio 2026, n. 1125 riguarda la  necessità o meno, in materia di concorsi pubblici, che le dichiarazioni dei concorrenti ex art. 75, d.P.R. 445/2000, sui requisiti di ammissione – nel caso di bando che include tra le cause di esclusione i reati…

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   La recente  sentenza del  Tar Campania – Napoli, SEZ. II – del  9 gennaio 2026, n. 1125 riguarda la  necessità o meno, in materia di concorsi pubblici, che le dichiarazioni dei concorrenti ex art. 75, d.P.R. 445/2000, sui requisiti di ammissione – nel caso di bando che include tra le cause di esclusione i reati “ ai fini della costituzione del rapporto di lavoro con la P.A., – siano in linea con il bando e sulla legittimità o meno della esclusione di un candidato che ha omesso di dichiarare la pendenza di un procedimento penale per i reati ex art. 582 -lesioni- e 585 c.p. -circostanze aggravanti- per fatti risalenti.

    In materia di concorsi pubblici e, in particolare, di rapporto tra presunto inadempimento dell’obbligo di dichiarazione ex art. 75 del d.P.R. 445/2000 sussistente in capo al partecipante ad un concorso pubblico ed esercizio del potere amministrativo escludente, deve ritenersi che, se il bando include tra le cause di esclusione i reati “rilevanti” ai fini della costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, le dichiarazioni del concorrente devono essere in linea con il bando e quindi “conformi al perimetro dei reati rilevanti”. Nella motivazione della predetta sentenza in rassegna, è stato precisato che, nel caso di specie, il bando indicava tra i requisiti di partecipazione (art. 3 lett. d): “Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o altre misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione”.

    Nel caso in cui il bando di concorso per posti di funzionario educatore professionale di un’azienda consortile, indichi tra i requisiti di partecipazione e/o ammissione: “Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o altre misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione”, deve ritenersi illegittima la esclusione di un concorrente, disposta in via automatica, in ragione del solo fatto l’interessato ha omesso di dichiarare, ex art. 75 del d.P.R. 445/2000, la pendenza di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 582 -lesioni- e 585 c.p. -circostanze aggravanti- per fatti risalenti; trattasi, infatti, di reato avente natura che esula dal perimetro dei reati che impediscono l’instaurazione del rapporto con la P.A.; nella specie, deve, pertanto, ravvisarsi nella condotta del concorrente interessato un errore scusabile in relazione al contenuto della dichiarazione resa, non essendo questa univocamente ascrivibile a quelle omesse o false, posto che, nel caso concreto, ricorre una giustificata incertezza sul contenuto della dichiarazione alla luce della formulazione della disposizione dell’art. 3 lett. d) del bando di concorso, per le oggettive difficoltà di interpretazione del contenuto della prescrizione.

     In assenza di una normativa specifica, laddove la disposizione del bando di concorso pubblico non preveda una esclusione automatica, ma consenta all’Amministrazione l’esercizio di una discrezionalità anche postuma in ordine ai contenuti delle dichiarazioni dei concorrenti, essa non può consentire l’esclusione automatica del concorrente, a maggior ragione quando vi sia la ragionevole evidenza di un errore del concorrente medesimo in ordine ai contenuti della clausola del bando.

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