La sentenza del TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS – del 17 gennaio 2026 n. 987 riguarda la legittimità o meno della esclusione da un concorso, disposta per mancata presentazione del concorrente alla prova selettiva, nel giorno e nell’ora fissati, e sulla rilevanza o meno, quale causa di forza maggiore, del fatto che la mancata presentazione è stata la conseguenza diretta di un ingorgo stradale, determinato dallo sciopero generale indetto nella medesima data.
La suindicata sentenza del Tar Lazio afferma che non può essere accolto un ricorso giurisdizionale, proposto al fine di ottenere in sede giurisdizionale (s.g.) l’annullamento della esclusione di un concorrente da un concorso (nella specie, per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di cui al d. d.g. n. 2269/2024), ove il provvedimento di esclusione sia motivato con riferimento al fatto che il candidato interessato non si è presentato nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento della prova preselettiva, presso la sede stabilita e abbia evidenziato di non aver potuto raggiungere la sede d’esame e, conseguentemente, di non aver potuto prendere parte alla prova preselettiva fissata, a causa dell’ingorgo stradale determinato dallo sciopero generale indetto nella medesima data. Ciò a più forte ragione ove:
a) il bando di concorso disponga testualmente che: “la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso;
b) l’evento impeditivo sia persino previsto, in quanto programmato ed autorizzato anzitempo, trattandosi di sciopero generale nazionale, con la conseguenza che i correlati disagi stradali, che non hanno consentito al ricorrente di raggiungere la sede di concorso, erano prevedibili con l’uso dell’ordinaria diligenza; inoltre, costituisce principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione” ( Cons. Stato, Sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10914; Cons. Stato, Sez. VII, 24 gennaio 2024 n. 766 e 22 maggio 2024, n. 4561).
