Non si ripete la gara se si sostituisce un commissario

     La recente sentenza   del Tar Piemonte, Sez. I – del 30 gennaio 2026 n. 170    riguarda la necessità o meno, nel caso di sostituzione di un commissario di gara, di effettuare la riedizione delle operazioni istruttorie compiute fino al momento del subentro del nuovo commissario.     In materia di contratti della P.A. e di…

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     La recente sentenza   del Tar Piemonte, Sez. I – del 30 gennaio 2026 n. 170    riguarda la necessità o meno, nel caso di sostituzione di un commissario di gara, di effettuare la riedizione delle operazioni istruttorie compiute fino al momento del subentro del nuovo commissario.

    In materia di contratti della P.A. e di gare di appalto e, in particolare, di legittimità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, deve ritenersi che la sostituzione di un commissario e/o componente di tale commissione, non comporta l’obbligo della riedizione delle operazioni istruttorie compiute fino al momento del subentro del nuovo commissario, né, tanto meno, una specifica ratifica delle medesime operazioni da parte del Commissario subentrante; la sostituzione di un componente di una Commissione giudicatrice di gare d’appalto non impone l’integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente fare proprie e/o ratificare, anche implicitamente o per facta concludentia, le valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e procedere nell’assegnazione dei punteggi finali (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 18 maggio 2021, n. 3847; nonché TAR Campania-Napoli, Sez. I, sentenza 25 gennaio 2024 n. 685).

  La verifica di congruità delle offerte espletata dalla Stazione appaltante è espressione di ampia discrezionalità tecnica e, dunque, sfugge al sindacato del Giudice amministrativo, ove risulti adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico-discrezionale e non involga profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’operato della Stazione appaltante. 

    Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha inoltre natura globale e sintetica. Ciò significa che la valutazione della Stazione appaltante non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: essa mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere, di talché la sua attendibilità sul piano tecnico non dipende dall’esame atomistico delle singole componenti economiche dell’offerta, ma dalla congruenza complessiva delle voci dell’offerta.

     Il Giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 30 luglio 2025, n. 6748).

     Ha osservato, in particolare la suindicata sentenza che, esclusa la necessità di una rinnovazione delle operazioni di gara, non risulta che via sia stata alcuna opposizione al recepimento delle operazioni valutative da parte della Commissione nella sua mutata composizione né consta in alcun modo che il nuovo componente abbia fatto emergere il proprio dissenso o la mancata adesione ai lavori precedenti, come avrebbe potuto – e dovuto – laddove non ne avesse condiviso, per qualsiasi motivo, modi e conclusioni (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 26 maggio 2022 n. 4218).

    Al contrario, la documentazione di causa attesta che la Commissione nella sua veste collegiale, quindi anche il Commissario … individualmente (trattandosi di collegio perfetto: cfr. sul punto Cons. Stato, sentenza 6 luglio 2018, n. 4143), abbia dichiarato completata la disamina di tutte le offerte tecniche e abbia espressamente confermato «i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, così come risultanti dal prospetto riepilogativo (Tabella punteggi tecnici), allegato al verbale n. 7 rep. 15759/2025 del 14.03.2025» (verbale del 18/03/2025 n. 8: doc. 5 Neocos).

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