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E’ da considerare totalmente sbagliata e non condivisibile la sentenza del Tar Liguria, Sezione Genova, 4 agosto 2025, n. 944, laddove considera legittimo incaricare per un appalto di servizi di ingegneria un amministrativo come Rup, pur in presenza di tecnici e ritiene che la centrale di committenza possa agire con un responsabile di fase e non del procedimento.
Sotto questo secondo aspetto, la sentenza si pone in contrasto con le indicazioni, invece corrette, date dal Mit con il parere del 11/12/2025 n. 3869: “La stazione appaltante che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre stazioni appaltanti, in applicazione dell’articolo 62, comma 13, del Codice deve, dunque, nominare un proprio RUP che assume i compiti specifici relativi alla frazione di attività oggetto di delega, il quale dovrà coordinarsi con il responsabile del procedimento dell’ente delegante nominato per le attività di competenza di tale ultimo ente”.
Il Tar non si rende conto che i rapporti tra ente beneficiario e centrale di committenza, nel caso di specie, sono stati regolati esattamente all’opposto e, addirittura, in nome di un inesistente “spazio alla prassi applicativa” considera corretto che la centrale di committenza abbia nominato un responsabile di fase, segnatamente della fase di affidamento, mentre alla stazione appaltante beneficiaria erano rimaste le attività di propria pertinenza.
L’articolo 62, comma 13, del codice è chiarissimo e non lascia spazio a nessuna “prassi”: “Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”.
Poi, che l’impianto del codice su questo punto sia farraginoso e mal congegnato è un altro problema, ma che non da spazio ad interpretazioni fantasiose, come quella suggerita dal Tar.
Che si spinge nei terreni del metagiuridico anche rispetto al tema della necessità o meno che per un appalto di servizi di ingegneria il Rup sia un tecnico.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha incaricato come Rup un amministrativo. Il Tar ritiene di escogitare una lettura della disciplina del Rup del tutto particolare, ritenendo che le competenze richieste dalla norma non siano sostanzialmente da attribuire al titolare della funzione, ma da rinvenire un un complesso organizzativo. Dunque, ritiene che sebbene l Rup non fosse un tecnico, non vi fossero illegittimità, visto che era coadiuvato da una struttura di supporto della quale erano componenti due tecnici, cioè due architetti.
Ora, l’articolo 2, comma 3, secondo periodo, dell’allegato I.2 al codice dispone: “Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico”. E il successivo articolo 4, comma 1, aggiunge: “Il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del codice”.
Dunque, non si può non rilevare che le argomentazioni offerte dalla sentenza sono radicalmente contrarie alla disposizione charissima dettata dalla norma e, quindi, irrimediabilmente erronee e da rigettare sotto ogni aspetto.
La struttura di supporto non può supplire all’assenza dei requisiti previsti dalla norma, che sono soggettivi, riguardanti, cioè, la persona fisica incaricata come Rup e non un ufficio.
Tornando all’articolo 2, comma 3, dell’Allegato I.2, esso indica i casi nei quali la stazione appaltante può anche incaricare un Rup non tecnico: “Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti”.
Nel caso di specie, poichè è acclarato dalla stessa sentenza che alle dipendenze dell’ente appaltante vi sono due tecnici, i due architetti componenti della struttura di supporto, è dimostrato che la figura professionale tecnica è presente: dunque non v’era alcuna legittima possibilità di attribuire l’incarico di Rup ad un amministrativo. L’amministrazione poteva e doveva, semmai, attribuire l’incarico quanto meno ad uno dei due architetti invece operanti nella struttura di supporto.
E’ da sperare che il giudizio prosegua in sede d’appello avanti al Consiglio di Stato e che Palazzo Spada accolga il ricorso, annullando una sentenza così sbagliata ed infondata, che comunque tale resta qualsiasi sia il prosieguo della vertenza.
