Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 83 dell’11 marzo 2026, chiarisce che la presenza di un brevetto su componenti tecnologiche dell’offerta non giustifica di per sé l’oscuramento della documentazione tecnica ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023. La tutela brevettuale, infatti, serve a impedire l’uso non autorizzato dell’invenzione, ma non comporta automaticamente la segretezza delle informazioni tecniche che ne descrivono il funzionamento. Ne consegue che il brevetto, da solo, non può fondare una richiesta di sottrazione dell’offerta all’accesso.
