L’esecuzione di un appalto è qualificata dal d.lgs 36/2023 come “progetto” non nell’accezione di documento proprio dell’attività di ingegneria bensì come progetto gestionale, ai sensi delle norme UNI ISO 21502 sul project management.
E’ anche per questo che il codice dei contratti insiste sul “principio del risultato” quale elemento rilevante anche ai fini della stessa interpretazione delle regole operative da seguire.
E’ elemento ormai acquisito che presupposto giuridico necessario per assegnare gli incentivi al personale è il conseguimento del risultato cui mira il “progetto” gestionale il conseguimento degli obiettivi del quale è condizione della liquidazione degli incentivi.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs 150/2009 “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale”. In primo luogo, quindi, è da escludere che il risultato connesso alle attività per le quali il d.lgs 36/2023 consenta gli incentivi per le funzioni tecniche possa essere pagato per “step” inferiori all’anno, salva evidente violazione di legge.
L’articolo 8, comma 1, lettera a) del d.lgs 150/2009 precisa che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa riguarda “l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività”; la successiva lettera b) evidenzia che la valutazione, ancora, è riferita all’”attuazione di piani e programmi”.
Per quanto siano presenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali alla luce delle quali anche l’espletamento della fase di individuazione del contraente (gara o meno che sia) costituisca un “risultato”, le disposizioni del d.lgs 150/2009, che governano la disciplina della valutazione, rendono evidente che la “performance” costituisce nella capacità di realizzare integralmente gli obiettivi capaci, poi, di determinare un beneficio per la collettività. Tale beneficio è il vero “risultato”.
Un esempio molto pratico lo dimostra: se un comune interessato da una demografia tale da dimostrare la crescita delle famiglie e dei loro figli decide di costruire una nuova scuola, il risultato che apporta il beneficio alla comunità amministrata non si annida nè nella programmazione dell’intervento, nè nella progettazione dell’opera, nè nella fase di gara. Il risultato consiste nel primo squillo della campanella al quale fa seguito l’avvio delle lezioni.
Queste considerazioni escludono in radice che le pubbliche amministrazioni possano definire con propri regolamenti i tempi dell’incentivazione, a differenza di quanto ritiene – sia pure per obiter dictum – la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, col parere 49/2026.
I regolamenti, se consentissero liquidazioni per risultati non definiti e conseguiti, si rivelerebbero semplicemente illegittimi, per violazione delle chiare disposizioni del d.lgs 150/2009, la cui applicazione lineare consente solo di erogare gli incentivi a conclusione dell’opera.
Incentivi, definibili impropriamente “per step”, sono attribuibili annualmente solo nel caso di appalti di servizi o concessioni di durata pluriennale, visto che in quel caso il risultato non consiste nel collaudo finale di un’opera, ma nella misurazione periodica delle utilità create dalle prestazioni dell’operatore economico o concessionario.
