Ancora una sentenza che conferma che, in caso di raggruppamenti, è solo l’impresa esecutrice delle prestazioni esposte a rischio di infiltrazione mafiosa che si rende necessaria l’iscrizione nelle white list.
A rammentarlo è il TAR Campania, Napoli, nella sentenza 6 marzo 2026, n. 1608.
La questione discussa
Il caso sottoposto al Collegio riguardava l’affidamento del “multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende sanitarie”.
Un Consorzio designava due proprie consorziate che avrebbero dovuto provvedere alla esecuzione delle prestazioni richieste.
Solo una, però, quella che avrebbe dovuto eseguire le prestazioni, a rischio di infiltrazione, di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012, era in possesso della iscrizione nelle white list.
Altra impresa, invece, non dovendo eseguire le prestazioni “sensibili”, non era in possesso della suddetta iscrizione.
La medesima aveva anche prestato avvalimento, ma per requisiti di capacità tecnica inerenti attività diverse da quelle sensibili di cui alla legge 190/2012.
La Stazione appaltante, dal canto suo, aveva attivato il soccorso istruttorio, chiedendo al Consorzio di produrre la documentazione riguardante l’iscrizione nelle white list dell’impresa esecutrice delle attività non soggette alla legge 190/2012 e che aveva anche prestato, come detto, i requisiti come impresa ausiliaria, sempre per prestazioni non rientranti nelle attività sensibili di cui sopra.
Il Consorzio riscontrava la richiesta precisando che l’iscrizione non era dovuta, in quanto l’impresa esecutrice (oltre che impresa ausiliaria) era destinata ad intervenire nell’appalto per attività estranee a quelle di cui all’art. 1, comma 53 della citata legge.
La Stazione appaltante procedeva, allora, all’esclusione del Consorzio dalla procedura.
Seguiva il ricorso del Consorzio medesimo.
Il riscontro del Collegio
I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse fondato.
Infatti, hanno affermato che fossero fondate le argomentazioni di parte ricorrente, la quale aveva sostenuto che:
– l’iscrizione alla c.d. white list è necessaria solamente allorquando la consorziata esecutrice debba effettuare lavori nei settori c.d. “sensibili” di cui all’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012 (primo motivo);
– il prestito del requisito, di cui al contratto di avvalimento concluso concerneva attività che a loro volta non rientravano nel novero dei medesimi settori “sensibili” (secondo motivo).
In riscontro alla iniziativa di soccorso istruttorio dell’Amministrazione, la parte ricorrente aveva chiarito quanto sopra.
Del resto, il disciplinare della gara per cui era causa aveva stabilito la necessità dell’iscrizione alla white list, nel caso di operatore concorrente in forma non individuale, esclusivamente da parte del soggetto che sarebbe andato a svolgere la prestazione rientrante nell’elenco di cui al citato art. 1, co. 53.
Sennonché, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione, obliterando la detta disposizione di lex specialis, costituente autovincolo a proprio carico, aveva disposto l’esclusione pur nell’estraneità dell’attività della sua consorziata designata dal novero di quelle individuate dalla richiamata normativa come attività “sensibili”.
Né l’esclusione in contestazione poteva trarre giustificazione dalla sussistenza di un contratto di avvalimento operativo prestato contestualmente dalla stessa consorziata, che riguardava, in ogni caso, come detto, il prestito di un requisito e la messa a disposizione di risorse umane e strumentali per un’attività che non rientrava in alcun settore “sensibile”.
Conclusioni
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è stato dunque accolto e conseguentemente annullata l’impugnata determinazione della disposta esclusione del Consorzio dalla gara.
