Discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice.

     La sentenza del Tar Lombardia – Milano, Sez. V –  del 9 marzo 2026, n. 1130 riguarda l’autonomia tra giudizio di ammissione all’esame e valutazione finale dello stesso espresso dalla commissione giudicatrice e sull’esito negativo della prova finale.     In materia di esame di Stato, le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica…

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     La sentenza del Tar Lombardia – Milano, Sez. V –  del 9 marzo 2026, n. 1130 riguarda l’autonomia tra giudizio di ammissione all’esame e valutazione finale dello stesso espresso dalla commissione giudicatrice e sull’esito negativo della prova finale.

    In materia di esame di Stato, le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica qualificata, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento dei fatti o violazione delle regole procedimentali.  

    In tale ambito, il voto numerico attribuito alle prove d’esame è idoneo a esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, costituendone di per sé motivazione sufficiente, senza necessità di ulteriori esplicitazioni, purché siano stati previamente stabiliti criteri di massima e parametri di valutazione idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio. 

    Solo in assenza di tali criteri o in presenza di una manifesta contraddizione tra gli elementi di fatto e il punteggio attribuito può ritenersi illegittima la valutazione espressa in forma numerica (Cons. Stato, Sez. VI, sentenze 27 dicembre 2023, n. 11227 e 3 luglio 2024, n. 5920).

    Nel sistema dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, non sussiste alcuna contraddizione tra il giudizio di ammissione all’esame e il successivo esito negativo delle prove, trattandosi di valutazioni riferite a momenti diversi e autonomi del percorso scolastico. 

    Il punteggio finale, espresso in centesimi, è infatti determinato dalla somma dei punti relativi al credito scolastico e alle prove d’esame, senza che il primo condizioni in modo vincolante la valutazione delle seconde. 

    Pertanto, l’eventuale esito negativo dell’esame, nonostante una precedente valutazione positiva ai fini dell’ammissione, rappresenta applicazione fisiologica della disciplina normativa e non richiede una motivazione rafforzata, attesa la diversa funzione e natura dei due giudizi, rispettivamente riferiti al percorso scolastico dello studente e alla verifica finale delle competenze dimostrate nelle prove d’esame (TAR Umbria, sentenza 19 aprile 2024, n. 270 e Consiglio di Stato, parere n. 1110 del 28 giugno 2021).

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