Compensi per l’avvocatura e incentivi tecnici al netto dell’IRAP.

Con le deliberazioni n. 64/2026/PAR e n. 103/2026/PAR la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha analizzato le modalità di contabilizzazione dell’IRAP su alcune voci accessorie. Nella prima pronuncia si ribadisce che, siccome l’imposta è qualificata quale tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere costituisce…

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Con le deliberazioni n. 64/2026/PAR e n. 103/2026/PAR la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha analizzato le modalità di contabilizzazione dell’IRAP su alcune voci accessorie.

Nella prima pronuncia si ribadisce che, siccome l’imposta è qualificata quale tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere costituisce spesa dell’ente e deve trovare ordinaria copertura nelle risorse generali del bilancio comunale e non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti massimi di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, commi 3, 6 e 7, del d.l. 90/2014, nonché della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale. 

Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti – previa formale rideterminazione e confluenza delle somme non più vincolate nel bilancio dell’amministrazione ai sensi del comma 3, ultimo periodo, della medesima disposizione – può concorrere alla copertura dell’onere IRAP, restando ferma la natura dell’imposta quale spesa propria dell’ente e l’obbligo di assicurare, nella determinazione della capienza del fondo, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica applicabili. La seconda pronuncia  conferma che anche le risorse per il pagamento degli incentivi tecnici (oggi previsti dall’art. 45 del dlgs 36/2023) e quantificate in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Gli oneri relativi all’imposta non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge, anche se, come già chiarito dalla commissione Arconet (cfr (riunione del 26 novembre 2025)) devono trovare copertura nel quadro economico dell’opera.

Diversamente si conclude, invece, per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’IRAP, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente oltre la soglia definita.

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Finalmente la Corte dei conti, grazie alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, esce dalla bolla creata dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 33/2010. Quella deliberazione che nell’ambito di tantissime pagine non fu in grado di affermare con chiarezza quel che, invece, la normativa ha sempre stabilito in modo cristallino: l’Irap è un’imposta esclusivamente a carico del datore di lavoro e non può e non deve ridurre gli incentivi contrattualmente previsti. LO

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