Con delibera n. 115 del 1° aprile 2026, Anac ha ribadito l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. 39/2013, tra l’incarico di presidente di una finanziaria regionale e la carica di componente del Consiglio di un’Unione dei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti nella stessa regione. A seguito del procedimento avviato dall’Autorità, l’interessato ha rassegnato le dimissioni dalla carica consiliare, facendo così venir meno la situazione di incompatibilità. La delibera ricorda inoltre che la disciplina tutela l’indipendenza degli incarichi amministrativi e non produce effetti decadenziali sulle cariche politiche.
