E’ ammesso inserire in gara criteri che privilegiano le imprese locali, ma è necessario che vengano previste, nella lex specialis, regole molto dettagliate.
Il sopra illustrato accorgimento va rispettato, ancor di più, quando al criterio di prossimità venga collegata l’assegnazione di un punteggio considerevole; scelta, questa ultima, sempre sconsigliabile.
Lo ha puntualizzato l’ANAC con la delibera n. 106 del 24 marzo 2026.
Secondo l’Autorità Il criterio della prossimità territoriale – in quanto criterio premiale – deve essere adeguatamente predeterminato nella lex specialis di gara al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella successiva fase di valutazione, nonché di evitare possibili strumentalizzazioni e arbitri in sede di valutazione delle offerte; ciò consente, anche ex post, un controllo sulla logicità e congruità della valutazione effettuata.
Ne consegue che in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.
La questione affrontata
Il caso esaminato dall’Autorità riguardava una procedura di gara europea aperta, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura inerenti la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi al progetto di rigenerazione urbana.
Nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la legge di gara aveva previsto la prossimità territoriale della ditta, senza però fornire elementi di dettaglio per definire e premiare tale vicinanza territoriale.
Le regole generali
L’Autority ha richiamato la normativa di riferimento in materia di criteri di valutazione nelle gare pubbliche, evidenziando come la lex specialis debba necessariamente predeterminare in modo chiaro sia i criteri premiali sia i criteri motivazionali, così da consentire ai concorrenti di formulare offerte consapevoli e alla commissione di operare valutazioni coerenti e trasparenti.
Tali criteri devono essere non discriminatori, accessibili e sufficientemente dettagliati, includendo anche la definizione dei livelli qualitativi corrispondenti ai punteggi, affinché la commissione si limiti a verificare la corrispondenza tra offerta e parametri già stabiliti.
La giurisprudenza conferma che il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente solo quando il sistema di criteri e sub-criteri è chiaro e articolato, tale da rendere comprensibile il percorso logico seguito nella valutazione; in caso contrario, è necessaria una motivazione esplicita dei punteggi assegnati.
In questo contesto, il criterio della prossimità territoriale, essendo un criterio premiale, deve essere definito in modo preciso già negli atti di gara, per evitare arbitri e garantire controllabilità delle valutazioni.
Le valutazioni dell’ANAC nel caso specifico
L’ANAC ha evidenziato che le controdeduzioni dell’amministrazione non risolvevano le criticità, ma anzi le aggravavano, poiché il criterio di prossimità era stato formulato in modo generico e indeterminato, senza chiarire aspetti fondamentali come il significato concreto di “vicinanza” o le modalità di attribuzione del punteggio.
Tale indeterminatezza era dimostrata anche dai quesiti posti dagli operatori economici, ai quali l’ente aveva fornito risposte vaghe e non operative.
Veniva inoltre sottolineato che gli elementi utili alla valutazione avrebbero dovuto essere resi noti fin dall’inizio, per permettere ai concorrenti di calibrare correttamente le proprie offerte.
Conclusioni
La mancanza di criteri chiari aveva impedito di comprendere l’iter logico seguito dalla commissione, i cui verbali riportavano solo i punteggi senza spiegazioni, aumentando il rischio di valutazioni arbitrarie o sproporzionate.
Infine, l’ANAC contestava anche l’assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza sostenuta dall’amministrazione, osservando che il numero limitato di partecipanti non consentiva di escludere restrizioni all’accesso alla gara e che eventuali scarti minimi nei punteggi non eliminavano le criticità, soprattutto alla luce di errori nell’attribuzione degli stessi.
In conclusione, secondo l’Autorità sussisteva una violazione della normativa, poiché il disciplinare di gara non aveva adeguatamente predeterminato i criteri motivazionali relativi alla clausola territoriale.
