Il Tar Roma, con la sentenza n. 3388/2026, chiarisce che è illegittima la clausola concorsuale che esclude in modo automatico il differimento della prova orale anche in presenza di una causa di forza maggiore. Davanti a un grave impedimento sanitario, puntualmente documentato, l’amministrazione non può opporre un diniego fondato solo su esigenze di celerità, perché la prova orale non richiede simultaneità e il suo calendario è per natura modulabile. Ne deriva l’obbligo di un bilanciamento effettivo tra organizzazione della procedura e situazioni personali, senza automatismi espulsivi.
