Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6770 del 15 aprile 2026, chiarisce che l’indicazione separata dei costi della manodopera, prevista dall’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, è un obbligo inderogabile. Non è possibile inserire componenti strutturali del lavoro, come turni o coordinamento di commessa, nelle spese generali né riallocarle nei giustificativi. Una simile operazione modifica in modo inammissibile la struttura dell’offerta, salvo errori materiali marginali che non incidano sulla sostanza economica.
