Nessun decorso del termine breve di impugnazione, di 10 giorni, se non è stato ancora adottato il provvedimento con il quale l’amministrazione ha assunto la propria decisione in merito all’oscuramento dell’offerta tecnica del concorrente.
Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 16 aprile 2026, n. 3008.
La questione affrontata
Nel caso esaminato un’Azienda Sanitaria aveva bandito una procedura aperta per la fornitura di sistemi di infusione.
La ricorrente contestava l’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata e il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
Seguiva il ricorso in appello della controinteressata, la quale sosteneva, tra le varie censure, che la controparte fosse decaduta dal diritto di impugnare le decisioni sull’accesso agli atti, avendo formulato l’istanza ben oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Nel ricorso in appello, si sottolineava che l’eventuale acquisizione fortuita dei documenti durante il giudizio non poteva valere a rimettere in termini la ricorrente, la quale avrebbe dovuto attivarsi con la dovuta diligenza entro i termini decadenziali fissati dal legislatore.
La posizione del Collegio
I giudici hanno precisato che il termine ridotto di 10 giorni, previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, non era applicabile al caso in trattazione, poiché tale norma disciplina specificamente l’impugnazione delle decisioni della Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento avanzate dai concorrenti e non la presentazione delle istanze di accesso o l’integrazione del ricorso principale.
Alla data alla quale faceva riferimento l’appellante non vi erano i presupposti per l’operatività dell’onere di impugnazione di cui all’art. 36 del codice, in quanto la ditta controinteressata aveva presentato opposizione all’ostensione in data antecedente rispetto alla data in cui l’Amministrazione aveva assunto la propria determinazione al riguardo.
Sarebbe stato, dunque, impossibile impugnare una decisione inesistente entro termini antecedenti alla sua adozione.
Le conclusioni
Secondo il Collegio, in conclusione, deve infatti essere escluso che “il termine – di dieci giorni, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici ovvero di trenta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. – possa decorrere dalla comunicazione del solo provvedimento di aggiudicazione, quando questo non contenga alcuna determinazione in merito all’oscuramento della documentazione di gara da rendere pubblica a seguito appunto dell’aggiudicazione” (Cons. Stato, Sez. V, sent. 25/06/2025, n. 5547).
