La corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata

Utili indicazioni operative sulla corretta gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento della contrattazione collettiva decentrata integrativa derivano dalla recente deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 65/2026. Queste indicazioni sono particolarmente rilevanti per gli enti che entro l’anno non hanno costituito il fondo per le risorse decentrate e/o…

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Utili indicazioni operative sulla corretta gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento della contrattazione collettiva decentrata integrativa derivano dalla recente deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 65/2026.

Queste indicazioni sono particolarmente rilevanti per gli enti che entro l’anno non hanno costituito il fondo per le risorse decentrate e/o non hanno stipulato in via definitiva il contratto decentrato.

I PRINCIPI CONTABILI

Vengono in premessa ricordate le “3 fasi obbligatorie e sequenziali” che le amministrazioni devono seguite nella “corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata”:

a) stanziamento adeguato nel bilancio preventivo;

b) costituzione del fondo, dal che ne deriva come conseguenza automatica ed obbligatoria che si deve considerare apposto “un vincolo di destinazione allo stanziamento di risorse”;

c) “sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, che, insieme al Fondo, deve essere certificato dall’organo di revisione”.

In questo modo, si può dare una risposta “alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’Ente, cui è connessa generalmente l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In questo caso le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio sono ad esso reimputate mediante lo strumento del F.P.V. di parte corrente”.

Si possono verificare 2 anomalie, che determinano le seguenti conseguenze. La prima è il caso di mancata contrattazione decentrata, “le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e risultano immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio”. Ricordiamo che questa indicazione è stata fornita dalla deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile n. 20/2024 e che essa modifica le regole dettate dai CCNL, per le quali in questo caso solamente le risorse di parte stabile non utilizzate confluiscono nel fondo dell’anno successivo. In caso di mancata costituzione del fondo, “le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio”. Di conseguenza, ci viene detto che “secondo i principi della competenza finanziaria potenziata (esigibilità) la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato annuale costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione e dell’impegno di spesa .. la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante .. solo all’atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa possono essere impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante”.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto decentrato entro l’anno, “l’ente non può assumere l’impegno e tutte le risorse destinate al finanziamento del fondo, sia di parte stabile che di parte variabile definitivamente vincolate attraverso la costituzione del fondo, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, salvo che l’amministrazione non adotti, in via provvisoria, l’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001, motivando adeguatamente in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”. Occorre aggiungere che l’ente deve comunque corrispondere le indennità che sono disciplinate direttamente ed integralmente dal CCNL, cioè la turnazione, la reperibilità e le attività aggiuntive svolte in giornata festiva, oltre al lavoro straordinario.

Di conseguenza, vi è la “possibilità di impegnare ed erogare tali somme nell’esercizio successivo, una volta intervenuta la sottoscrizione del contratto, precisando che l’impegno potrà essere assunto a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, e previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, in modo da riportare le relative risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per l’erogazione. Tale operazione potrà essere effettuata ai sensi dell’art. 187, comma 3, del Tuel e, quindi, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente e anche in caso di esercizio provvisorio”. 

Sulla erogazione degli istituti contrattuali viene chiarito che “la corresponsione del premio incentivante (nda con riferimento in particolare alla performance individuale ed a quella organizzativa) persegue la precipua finalità di orientare ex ante i comportamenti dei dipendenti verso obiettivi predeterminati di produttività, stimolando l’adozione di condotte virtuose funzionali al conseguimento dei risultati programmati. La tardiva sottoscrizione dell’accordo ne svilisce irrimediabilmente la sua funzione pianificatoria e programmatoria, giacché non risponde alle logiche di una sana gestione finanziaria programmare e incentivare il perseguimento di un obiettivo che è già stato raggiunto (o che non può più essere raggiunto)”.

LE INDICAZIONI OPERATIVE

Le amministrazioni devono essere particolarmente attente al rispetto di questi principi contabili per evitare la illegittima erogazione di risorse al personale dipendente: le stesse regole si devono applicare anche ai dirigenti. Occorre in particolare prestare particolare attenzione ad evitare la contrattazione decentrata integrativa tardiva, che peraltro determina una condizione di sostanziale sanatoria, facendo perdere rilievo al carattere incentivante di comportamenti virtuosi della contrattazione collettiva.

In tale ambito, si deve ricordare che i CCNL del personale e dei dirigenti prescrivono agli enti di dare corso entro il mese di aprile sia alla costituzione del fondo che all’avvio delle trattative per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Per il personale dipendente occorre preliminarmente avere approvato il bilancio preventivo ed il PIAO.

Come già rilevato, non ci si deve “cullare” nella considerazione che questo termine non è da considerare perentorio in quanto mancano le sanzioni in caso di inosservanza: siamo nell’ambito di disposizioni di diritto privato e non amministrativo, per cui non si deve parlare di termini imperativi o ordinatori, ma di un eventuale inadempimento contrattuale.

Ed occorre evidenziare che i ritardi nella corresponsione del salario accessorio dipendenti dalla mancata costituzione e/o erogazione del fondo, così come la mancata erogazione della sua parte variabile nel caso di mancata costituzione, possono costituire una valida ragione per richiedere risarcimenti derivanti dalla mancata applicazione di un vincolo contrattuale. E che, in un clima di relazioni sindacali aspre, come è quello attuale caratterizzato dalla mancata partecipazione della Cgil alla contrattazione decentrata ed alle relazioni sindacali a livello di singole amministrazioni, costituisce una ulteriore ragione per spingere alla utilizzazione di questa “carta”, quanto meno come merce di scambio.

E’ quindi quanto mai necessario che le amministrazioni diano applicazione alle previsioni dettate dal CCNL per la rapida costituzione del fondo e l’altrettanto rapido avvio delle trattative per la stipula del contratto decentrato. Al riguardo, con il nuovo contratto le amministrazioni devono dare corso ad una “esaustiva” informazione alle organizzazioni sindacali sulla costituzione del fondo, formula che può essere intesa come vincolo non solo a trasmettere il testo del relativo provvedimento, ma anche a fornire spiegazioni sulle scelte effettuate. Ed ancora si ricorda che non è necessario attendere la presentazione della piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali.

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