Gli enti locali in dissesto o in riequilibrio possono utilizzare le quote accantonate del risultato di amministrazione per pagare gli arretrati contrattuali, anche in presenza di utilizzo della cassa vincolata. La possibilità riguarda somme già destinate ai rinnovi e non rientranti nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione.
La questione nasce dalla necessità di conciliare le rigidità della gestione finanziaria con l’obbligo di riconoscere gli incrementi contrattuali maturati dal personale. In questo contesto, assume rilievo l’interpretazione dell’articolo 187, comma 3-bis, del Tuel, che limita l’uso dell’avanzo “non vincolato”.
Secondo la lettura più recente, questo riferimento va inteso come relativo al solo avanzo “libero”, lasciando quindi spazio all’impiego delle quote accantonate, purché siano rispettate le condizioni procedurali e contabili previste.
Resta comunque nella discrezionalità dell’ente la scelta di utilizzare eventuali economie di spesa già conseguite. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sezione regionale Marche, deliberazione n. 89/2026/PAR del 16 aprile 2026. In merito, ha ritenuto la medesima Corte dei conti che al quesito interpretativo posto dall’Ente debba rispondersi nel senso che il limite di cui all’art. 187, comma 3 bis, TUEL non osti all’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati contrattuali a seguito del rinnovo dei contratti collettivi, dovendo il riferimento all’avanzo “non vincolato”, ivi contenuto, interpretarsi come riferito al solo avanzo “libero”, fermo restando il necessario rispetto degli ulteriori requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla disciplina contabile in tema di utilizzo dell’avanzo. Resta altresì ferma, come è ovvio, la facoltà dell’ente, secondo la propria valutazione discrezionale, di finanziarie comunque il pagamento degli arretrati contrattuali facendo ricorso ad economie di spesa già conseguite.
