Non occorre un nuovo Piao per attuare la programmazione delle assunzioni già vigente

La programmazione dei fabbisogni del personale fissata col Piao resta valida anche se non interamente attuata nel primo anno del documento. Non si deve dimenticare che il Piao è una programmazione triennale di tipo scorrevole, dunque soggetta a continui aggiornamenti sia in corso d’anno (ogni programma non è di natura statica, ma evolutiva), sia annuali…

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La programmazione dei fabbisogni del personale fissata col Piao resta valida anche se non interamente attuata nel primo anno del documento.

Non si deve dimenticare che il Piao è una programmazione triennale di tipo scorrevole, dunque soggetta a continui aggiornamenti sia in corso d’anno (ogni programma non è di natura statica, ma evolutiva), sia annuali (questi ultimi obbligatori), fermo restando che quanto programmato in anni precedenti esplica efficacia anche per gli anni successivi a meno di modifiche radicali su ciò che sia stato previsto, ovviamente da decidere prima della concreta attuazione.

Il chiarimento della validità della programmazione del primo anno del Piao anche a valere sul suo successivo aggiornamento proviene dalla deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia 3.2.2026, n. 19.

La Sezione ritiene che assunzioni già precedentemente programmate nell’anno X del Piao, sia a livello di fabbisogno di personale che di pianificazione finanziaria, non vanno riprogammate nel nuovo Piao dell’anno X+1 “in quanto queste costituiscano la mera conclusione di una procedura che ha già trovato la sua completa previsione negli atti di programmazione degli esercizi precedenti“.

E’ esperienza comune di tutti che tra la programmazione di un’assunzione e l’espletamento delle connesse procedure di reclutamento possa intercorrere del tempo, tale da giungere all’effettiva attività di selezione ed alla conseguente assunzione anche successivamente all’anno in cui il fabbisogno cui intenda porre rimedio l’attivazione del rapporto di lavoro.

Sarebbe evidentemente insensato pretendere che la programmazione già intercorsa perda i propri effetti, bloccando così la sua attuazione, se non si adotti un nuovo Piao.

D’altra parte, l’articolo 21-bis del d.l. 104/2023, convertito dalla legge 136/2023 dispone che “all’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell’articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico”.

Dunque, esiste una norma che in maniera chiara e recisa considera il piano del fabbisogno del personale (parte integrante del Piao) fonte di autorizzazione per le connesse assunzioni anche per l’anno successivo, laddove il bilancio di previsione risulti ancora non approvato.

Perchè le assunzioni programmate col Piao perdano efficacia e, dunque, risulti necessario un nuovo Piao non occorre che scada il termine per l’approvazione del Piao dell’anno X+1, il quale non può evidentemente interessarsi di un’annualità non appartenente al triennio di competenza. Occorre, semmai, che il nuovo Piao, rilevato che nessun atto attuativo della pregressa programmazione sia stato adottato, riveda le assunzioni ivi previste, cancellandole e dando luogo ad una previsione del tutto diversa.

Per inciso, la delibera della Sezione Puglia conferma per l’ennesima volta che è possibile non solo adottare un Piao provvisorio, ma anche un Piao per “stralci” o sezioni specifiche.

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