Il MIT, con il Parere n. 4169/2026, chiarisce che la riduzione prevista dall’art. 41, comma 15-quater, del d.lgs. 36/2023 deve essere intesa come sconto massimo ammissibile. La stazione appaltante deve calcolare l’importo per intero secondo l’Allegato I.13, mentre è l’operatore economico a poter applicare uno sconto, comunque non superiore al 20%. La disposizione si applica a tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, compresa l’attività di progettazione.
