La verifica sulla Scia in edilizia non può essere attratta dalla disciplina di quella commerciale ed essere svolta senza limiti di tempo in applicazione del potere di vigilanza previsto dall’articolo 27 del d.lgs 380/2001, in assenza dei presupposti di questo.
Il Tar Toscana, Sezione III, 27.4.2026, n. 795 si esprime con una sentenza molto rilevante ove afferma:
- l’applicazione generale della disciplina della Scia di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, riferita all’attività edilizia ovviamente legittimamente azionata tramite tale istituto;
- l’applicazione speciale dell’articolo 27 del dPR 380/2001, riferito alla totale assenza di titoli edilizi, alla presentazione di una Scia quando invece il permesso di costruire avrebbe dovuto trovare altra fonte o alla falsa rappresentazione dei fatti.
Gli uffici tecnici comunali dedicati all’urbanistica ed edilizia da decenni ormai incorrono in un errore tanto costante e comune, quanto grave: considerare possibile astenersi dall’effettuare le verifiche sulle Scia entro i termini e con le modalità previste dall’articolo 19 della legge 241/1990, per riservarsi di agire in autotutela sempre e comunque, senza limiti di tempo e solo a campione.
E’ un modo erroneo di gestire la “semplificazione” del procedimento amministrativo sottesa alla disciplina della Scia.
Tale istituto non ha in alcun modo sortito l’effetto di esentare gli uffici pubblici competenti dallo svolgere le funzioni di loro competenza. La Scia semplicemente inverte i passaggi: invece di prevedere che il titolo a costruire sia formato direttamente dal comune dopo l’espletamento delle attività istruttorie necessarie, consente al privato direttamente di costituire il titolo giuridico implicito, posticipando l’istruttoria ed i controlli ad una fase quindi successiva al venire in essere del titolo a costruire. Sicchè, il potere della PA sulla Scia non è più “costitutivo”, ma inibitorio o estintivo, a seconda che nell’effettuazione successiva dei controlli si rilevino vizi per i quali sia sufficiente una temporanea inibizione dell’attività, o si riveli invece necessario intervenire in autotutela con l’annullamento.
L’articolo 19 della legge 241/1990 punta su due aspetti: la tutela delle legittime aspettative del cittadino, il quale forma il titolo per effetto dell’operato di un tecnico che garantisce la correttezza e legittimità dell’attività edilizia e/o commerciale oggetto della segnalazione e si aspetta di veder consolidata tale aspettativa laddove la PA non intervenga nei termini esercitando i propri poteri inibitori/estintivi.
Il rispetto dei termini imposti dall’articolo 19 è l’essenza fondamentale dell’istituto della Scia: solo entro tali termini la PA, a meno che il privato non abbia dolosamente presentato documenti volti a rappresentare falsamente la realtà, può legittimamente svolgere la propria funzione.
Pertanto, l’idea organizzativa di lasciar decorrere sempre i termini e di intervenire solo a campione e anche superati di gran lunga detti termini, riconnessa ad esigenze operative e carichi di lavoro, si rivela drasticamente drammaticamente erronea. Infatti, ogni intervento inibitorio o estintivo adottato oltre i termini per effetto di una Scia legittimamente presentata si rivela regolarmente un’azione illegittima, che comporta spese di giudizio, talora risarcimenti e soprattutto evidenzia un sistema gestionale inefficiente ed erroneo.
