La sentenza del Tar Puglia- Lecce, Sez. III. del 19 maggio 2026, n. 765 riguarda la legittimità o meno della revoca della intera gara esperita per l’affidamento di un appalto di forniture, disposta in ragione del fatto che, nella lex specialis, è contenuta una clausola che prevede l’applicazione dell’art. 54 comma 1, del d. lgs. n. 36 del 2023, recante esclusione automatica delle offerte anomale.
Detta sentenza afferma che è legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante, a seguito dell’esperimento di una gara di appalto di forniture e dopo aver formulato la proposta di aggiudicazione, ha annullato in autotutela la intera gara, che sia motivato con riferimento al fatto che, nella lex specialis, è stata illegittimamente e/o erroneamente inserita una clausola che contempla l’applicazione dell’art. 54 comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, recante esclusione automatica delle offerte anomale; nel caso di specie, non è dato ravvisare il carattere irragionevole o manifestamente illogico del provvedimento, atteso che la S.A., dopo aver pacificamente riconosciuto l’erronea introduzione nella lex specialis dell’esclusione automatica e quindi un vizio inficiante l’intera procedura (certamente foriero di incertezze procedurali), non appena ricevuta la comunicazione da parte di un operatore economico, ha disposto la revoca della gara in parola.
Non si è aggiunta pertanto una ulteriore causa di esclusione rispetto a quanto previsto dall’art. 10 co. 2 del Codice dei contratti, in quanto è stata scongiurata la valutazione dell’anomalia delle offerte in modo errato proprio nel rispetto della massima partecipazione.
TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. III – sentenza 19 maggio 2026 n. 765
Pubblicato il 19/05/2026
00765/2026 REG.PROV.COLL.
01196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2025, proposto da
F.I.T. di Armando di Roma & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7D85425AB, B886F92636, rappresentata e difesa dall’avvocato Miriam Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – Marina Militare e Arsenale Militare Marittimo Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Veleria San Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa tutela cautelare,
– della Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento in fase di affidamento n. 42 del 2 ottobre 2025, di revoca della gara “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB” indetta dall’Arsenale Militare Marittimo di Taranto con lettera di invito (RdO n. 5521525), notificata in pari data;
– della coeva comunicazione prot. M_D MARSTA RG25 n. 0027898 02/10/2025 della Determina n. 42 del 2/10/2025 di revoca della suddetta gara “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”;
– della lettera di invito (RdO n. 5683479) a presentare un’offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici relativa alla nuova procedura di gara pubblicata sul portale Mepa in data 8/10/2025 ed avente ad oggetto “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”, indetta dalla medesima Stazione appaltante;
– dell’Atto autorizzativo del Direttore dell’Arsenale Militare di Taranto, qualora esistente e ancorché non conosciuto dalla ricorrente, con il quale si è provveduto ad autorizzare l’avvio della nuova procedura di gara avente ad oggetto “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”, indetta con richiesta di offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici (RdO n. 5683479), pubblicata sul portale Mepa in data 8/10/2025;
– di tutti i verbali e degli atti, qualora esistenti ed ancorché non conosciuti dalla ricorrente, adottati dalla Commissione aggiudicatrice nell’ambito della procedura di gara avente ad oggetto “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”, indetta con richiesta di offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici (RdO n. 5683479), pubblicata sul portale Mepa in data 8/10/2025;
– della nota prot. M_D MARSTA RG25 n. 29790 del 21.10.2025 (d’ora in avanti anche solo nota prot. n. 29790 del 21.10.2025) di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela trasmessa dalla ricorrente ed acclarata al protocollo militare n. 28969 del 14.10.2025;
nonché, ove necessario e per quanto di interesse,
– della lettera di invito (RdO n. 5521525) relativa alla procedura ad evidenza pubblica “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”, ove interpretata in senso contrario alle ragioni fatte valere dalla ricorrente;
– di tutti i verbali e degli atti della Commissione giudicatrice nominata con O.d.S. n. 94 del 17.11.2023 nell’ambito della procedura di cui alla lettera di invito (RdO n. 5521525) relativa alla procedura ad evidenza pubblica “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”, con i quali è stata proposta l’aggiudicazione della predetta commessa all’operatore economico FEMAT s.r.l. e contestualmente disposta l’esclusione della ricorrente in applicazione dell’art. 54 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e comunque in ogni loro parte eventualmente contraria alle ragioni della ricorrente;
– del foglio prot. n. M_D MARSTA 0027753 del 01.01.2025 con il quale la S.A. ha escluso la FIT per aver presentato un’offerta ritenuta anormalmente bassa in applicazione dell’art. 54 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023;
– di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, per la declaratoria
di nullità in parte qua, dell’art. 2 delle condizioni generali della lettera d’invito a presentare un’offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici (RdO n. 5521525) finalizzata alla stipula di apposito atto negoziale per la “fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”, nella parte in cui, in applicazione dell’art. 54, co. 1 del D.Lgs n. 36/2023, prevede l’esclusione automatica dei partecipanti alla procedura;
– di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico eventualmente risultato vincitore della procedura indetta per il tramite della RdO n. 5683479 relativa al “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Marina Militare e Arsenale Militare Marittimo Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. M. Miriam per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 31 ottobre 2025 e depositato in data 12 novembre 2025, la Società ricorrente – che ha partecipato alla procedura finalizzata alla stipula di apposito atto negoziale per la “fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”, ai sensi dell’art. 107, co. 3 del D.Lgs n. 36/2023, da aggiudicarsi, ai sensi del successivo art. 108, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante criterio del minor prezzo – ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, della Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento in fase di affidamento n. 42 del 2 ottobre 2025, di revoca della gara “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB” indetta dall’Arsenale Militare Marittimo di Taranto con lettera di invito (RdO n. 5521525), notificata in pari data; della coeva comunicazione prot. M_D MARSTA RG25 n. 0027898 02/10/2025 della Determina n. 42 del 2/10/2025 di revoca della suddetta gara “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”; della lettera di invito (RdO n. 5683479) a presentare un’offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici relativa alla nuova procedura di gara pubblicata sul portale Mepa in data 8/10/2025 ed avente ad oggetto “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”, indetta dalla medesima Stazione appaltante; dell’Atto autorizzativo del Direttore dell’Arsenale Militare di Taranto, qualora esistente e ancorché non conosciuto dalla ricorrente, con il quale si è provveduto ad autorizzare l’avvio della nuova procedura di gara avente ad oggetto “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”, indetta con richiesta di offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici (RdO n. 5683479), pubblicata sul portale Mepa in data 8/10/2025; di tutti i verbali e degli atti, qualora esistenti ed ancorché non conosciuti dalla ricorrente, adottati dalla Commissione aggiudicatrice nell’ambito della procedura di gara avente ad oggetto “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”, indetta con richiesta di offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici (RdO n. 5683479), pubblicata sul portale Mepa in data 8/10/2025; nonché della nota prot. M_D MARSTA RG25 n. 29790 del 21.10.2025 (d’ora in avanti anche solo nota prot. n. 29790 del 21.10.2025) di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela trasmessa dalla ricorrente ed acclarata al protocollo militare n. 28969 del 14.10.2025.
Ha chiesto altresì l’annullamento, ove necessario e per quanto di interesse, della lettera di invito (RdO n. 5521525) relativa alla procedura ad evidenza pubblica “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”, ove interpretata in senso contrario alle ragioni fatte valere dalla ricorrente; di tutti i verbali e degli atti della Commissione giudicatrice nominata con O.d.S. n. 94 del 17.11.2023 nell’ambito della procedura di cui alla lettera di invito (RdO n. 5521525) relativa alla procedura ad evidenza pubblica “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”, con i quali è stata proposta l’aggiudicazione della predetta commessa all’operatore economico FEMAT s.r.l. e contestualmente disposta l’esclusione della ricorrente in applicazione dell’art. 54 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e comunque in ogni loro parte eventualmente contraria alle ragioni della ricorrente; del foglio prot. n. M_D MARSTA 0027753 del 01.01.2025 con il quale la S.A. ha escluso la FIT per aver presentato un’offerta ritenuta anormalmente bassa in applicazione dell’art. 54 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023; di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Ha chiesto, infine, la declaratoria di nullità in parte qua, dell’art. 2 delle condizioni generali della lettera d’invito a presentare un’offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici (RdO n. 5521525) finalizzata alla stipula di apposito atto negoziale per la “fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”, nella parte in cui, in applicazione dell’art. 54, co. 1 del D.Lgs n. 36/2023, prevede l’esclusione automatica dei partecipanti alla procedura; nonché la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico eventualmente risultato vincitore della procedura indetta per il tramite della RdO n. 5683479 relativa al “Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”.
La Società ricorrente ha premesso in punto di fatto che:
– la lex specialis di gara, all’art. 2 delle condizioni generali della lettera d’invito – rubricato “offerte anormalmente basse ed esclusione automatica” – disponeva testualmente: “ai sensi dell’art. 54 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque), il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, con il metodo A di cui all’Allegato II.2 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i.. Non si procederà a detta esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023”;
– alla gara in discorso prendevano parte n. 6 operatori economici e che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, aperte le buste contenenti l’offerta economica, i concorrenti si collocavano nelle seguenti posizioni: 1. F.I.T. sas di Armando DI Roma & C, in prima posizione con un’offerta economica pari ad € 109.700,00; 2. Veleria San Giorgio S.r.L., in seconda posizione con un’offerta economica pari ad € 139.362,00; 3. FEMAT S.r.L., in terza posizione con un’offerta economica pari ad € 159.825,00; 4. Carto Copy Service S.r.L., in quarta posizione con un’offerta economica pari ad € 159.020,00, 5. SIT Prodotti S.r.L., in quinta posizione con un’offerta economica pari ad € 164.902,00; 6. Omega Engineering Marine S.r.L., in quinta posizione con un’offerta economica pari ad € 198.723,00;
– il ribasso offerto dalla deducente risultava, dunque, il migliore tra quelli presentati dai vari operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale;
– la Commissione all’uopo nominata “ha proposto l’aggiudicazione della commessa all’operatore economico FEMAT s.r.l. per un importo complessivo pari a € 150.825,00 iva esente ed ha proposto l’esclusione di n. 2 operatori economici, in quanto avevano presentato offerta giudicata anomala, in applicazione del precitato art. 54 comma 1 D.Lgs n. 36/2023” (cfr. determina n. 42 del 2.10.2025);
– con nota prot. M_D MARSTA RG2025 n. 0027753 01/10/2025, la Stazione appaltante ha comunicato all’operatore economico odierno ricorrente il provvedimento di esclusione dalla gara per avere, a suo dire, presentato un’offerta anormalmente bassa secondo le prescrizioni di cui all’art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023;
– a seguito di tanto, la ricorrente ha provveduto, in pari data, a riscontrare il suddetto provvedimento di esclusione (Rif. Lett. 91-2025 AD del 01.10.2025) evidenziando l’inapplicabilità alla procedura di gara della disciplina di cui all’art. 54 del D.Lgs n. 36/2023, in quanto “la gara in questione riguarda una fornitura e non un appalto di lavori o servizi. Pertanto non trova applicazione l’art. 54 del Codice, che disciplina l’esclusione automatica delle offerte anomale limitate a lavori e servizi” (cfr. nota cit.) e individuando, quale referente normativo applicabile al caso di specie, l’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023;
– con determinazione n. 42 del 02.10.2025, comunicata alla ricorrente con coeva nota M_D MARSTA RG25 n. 0027898 02/10/2025, l’Amministrazione, previo espresso riconoscimento dell’erronea applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all’art. 54 comma 1 del codice, ritenendo sussistenti i motivi di pubblico interesse che rendono necessario revocare la gara, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, ha revocato la gara in oggetto;
– in data 08.10.2025, la Stazione Appaltante, con lettera d’invito a presentare un’offerta tramite indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici (RdO n. 5683479), ha indetto una nuova procedura finalizzata alla stipula dell’atto negoziale per la “Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636”, ai sensi dell’art. 107, co. 3 del Codice da aggiudicarsi, ai sensi del successivo art. 108, co. 3, mediante criterio del minor prezzo, con l’importo a base d’asta fissato in € 201.100,00;
– in data 13.10.2025, la F.I.T. ha presentato istanza di annullamento in autotutela, invitando la Committenza pubblica ad annullare d’ufficio, tra gli altri, la Determina n. 42/2025 di revoca della procedura avviata con RdO n. 5521525 in uno alla nuova procedura di gara indetta con successiva RdO n. 5683479 e, per l’effetto, ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti volti ad avviare, nei confronti del deducente O.E., il sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta;
– alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 20.10.2025, hanno presentato la propria offerta n. 7 operatori economici;
– solo in data 21.10.2025, con nota prot. M_D MARSTA RG25 n. 29790 del 21.10.2025, di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela sopracitata, la Stazione Appaltante ha rigettato la domanda medio tempore formulata dalla F.I.T. di Armando di Roma & C. s.a.s.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 21 SEPTIES, L. N. 241/1990. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 10, D.LGS N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 21 QUINQUIES, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 21 NONIES, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 110 D.LGS N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 69, DIRETTIVA UE 2014/24. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL GENERALE PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDITIO COMPETITORUM. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ MANIFESTA. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O APPARENTE. SVIAMENTO.
II – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 21 SEPTIES, L. N. 241/1990. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 10, D.LGS N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 21 QUINQUIES, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 21 NONIES, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 110 D.LGS N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 69, DIRETTIVA UE 2014/24. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL GENERALE PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDITIO COMPETITORUM. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI, CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ MANIFESTA. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O APPARENTE. SVIAMENTO.
III – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 110, D.LGS N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 69, DIRETTIVA UE 2014/24. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI. SVIAMENTO CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ MANIFESTA. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O APPARENTE.
IV – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI. SVIAMENTO CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ MANIFESTA. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O APPARENTE.
Il 13.11.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Il 16.12.2025, sia la Società ricorrente che le Amministrazioni intimate hanno depositato delle memorie difensive, ciascuna concludendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Con ordinanza cautelare n. 603/2025, pubblicata il 22.12.2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto – da un lato – l’impugnato provvedimento di ritiro è stato adottato all’esito di un procedimento di autotutela (al di là del nomen juris utilizzato) finalizzato alla correzione di un mero errore formale nella formulazione del bando, con indicazione di una disposizione normativa al posto di un’altra, pertanto senza alcuna rivalutazione discrezionale delle offerte presentate, nell’immanente implicito perseguimento dell’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei criteri di economicità ed efficacia e – dall’altro lato – che, riguardo alla nuova procedura di gara, al di là di ogni valutazione riguardo l’ammissibilità delle relative censure, in ragione dei principi generali in materia che consentono l’impugnazione di un bando di gara solo se lo stesso impedisce all’operatore la formulazione di un offerta responsabile e consapevole (offerta nella specie presentata dall’odierna ricorrente), nel mentre le censure sollevate incidono sulla fase di valutazione delle offerte, riguardo l’asserita mancata indicazione degli elementi specifici ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta, debba essere evitata, nell’interpretazione dell’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, una lettura eccessivamente formalistica della norma, che non trova riscontro né nella lettera né nella ratio della disposizione, posto che un tale obbligo non esclude affatto che l’Amministrazione, al di fuori di tali ipotesi, possa attivare la verifica in via discrezionale, qualora emergano ex post elementi concreti e specifici che inducano a dubitare della sostenibilità dell’offerta, non potendo una Stazione Appaltante prevedere nel bando ex ante tutte le possibili ragioni o indizi sintomatici di inaffidabilità di un’offerta prima ancora di esaminarla nel concreto. “
Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza n. 298 del 2026, ha respinto l’appello cautelare con la seguente motivazione: “- ritenuta l’insussistenza di pregiudizio imminente e irreparabile, avuto riguardo alla concreta possibilità, da parte dell’appellante, di partecipare alla nuova procedura di gara disposta dall’Amministrazione;- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;- ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;”.
Il 13.04.2026, la F.I.T. di Armando di Roma & C. s.a.s ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
Nella pubblica udienza del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Ritiene, invero, il Collegio – meditatamente – di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 603/2025, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere che, per quanto attiene al primo gruppo di motivi, concernenti l’asserita illegittimità della revoca della procedura indetta con RdO n. 5521525, (“Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B7D85425AB”) e di tutti i relativi gli atti di gara gravati, intervenuta con determinazione n. 42 del 02.10.2025, comunicata alla ricorrente con coeva nota M_D MARSTA RG25 n. 0027898 02/10/2025, questo Tribunale ritiene che la scelta effettuata dall’Amministrazione procedente di ritirare l’impugnato provvedimento, all’esito di un procedimento di autotutela e del riconoscimento (su segnalazione della stessa Società ricorrente) dell’errore commesso nell’indicare una disposizione normativa al posto di un’altra, non risulta affetta da evidenti profili di irragionevolezza e/o illogicità manifesta, posto che – in concreto – non vi è stata alcuna rivalutazione discrezionale delle offerte presentate e risulta, invece, essere stata effettuata nell’immanente implicito perseguimento dell’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei criteri di economicità ed efficacia, al di là del nomen juris utilizzato; peraltro, la revoca della procedura di gara, disposta con determinazione n. 42 del 02.10.2025, è intervenuta a stretto giro (ossia dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell’aggiudicazione) rispetto alla proposta di aggiudicazione della commessa all’operatore economico FEMAT S.r.l. e dalla trasmissione alla P.A. – da parte dell’odierna ricorrente – della Lettera 91-2025 AD del 01.10.2025, con la quale quest’ultima ha riscontrato il provvedimento di esclusione (prot. M_D MARSTA RG2025 n. 0027753 01/10/2025) evidenziando l’inapplicabilità alla procedura di gara della disciplina di cui all’art. 54 del D.Lgs n. 36/2023, in quanto la gara in questione riguarda una fornitura e non un appalto di lavori o servizi.
Da tanto consegue che, nel caso di specie, non risultano violati neppure i principi in materia di autotutela e del risultato (considerata la tempestività della decisione assunta, anche con riguardo all’indizione della nuova procedura di gara) e con l’aggiunta che, la semplice disapplicazione in parte qua del bando di gara e, segnatamente, nella sola parte in cui la suddetta clausola ammetteva l’esclusione automatica dei partecipanti, facendo invece salva la possibilità di avviare il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 del D.Lgs n. 36/2023, come invece auspicato dall’odierna Società ricorrente, non costituiva una scelta obbligata per l’Amministrazione intimata, in quanto anche un eventuale provvedimento di convalida avrebbe costituito, al più, una semplice possibilità per l’Amministrazione procedente e, comunque, non avrebbe escluso la possibilità di impugnazione degli atti di gara da parte di altri concorrenti.
Del resto, secondo quieti principi giurisprudenziali, la revoca degli atti di gara è legittima fino all’aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, e si connota come esercizio di un potere discrezionale. (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 28 giugno 2024, n. 13089), in quanto espressione del potere di autotutela della P.A. e, quindi, come tale è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza.
Infatti, “in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorchè definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 20/08/2025, n. 7091).
Nel caso di specie, non è dato ravvisare il carattere irragionevole o manifestamente illogico del provvedimento, atteso che la S.A., dopo aver pacificamente riconosciuto l’erronea introduzione nella lex specialis dell’esclusione automatica e quindi un vizio inficiante l’intera procedura (certamente foriero di incertezze procedurali) non appena ricevuta la comunicazione da parte della stessa ricorrente, ha disposto la revoca della gara in parola.
Non si è aggiunta pertanto una ulteriore causa di esclusione ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 10 co. 2 del Codice dei contratti, in quanto è stata scongiurata la valutazione dell’anomia delle offerte in modo errato proprio nel rispetto della massima partecipazione.
Non è pertanto convincente l’assunto della parte ricorrente secondo il quale la S.A. avrebbe dovuto disapplicare, in parte qua, il bando di gara nella sola parte in cui la clausola escludente ex art. 54 del codice, ammetteva l’esclusione automatica dei partecipanti, facendo invece salva la possibilità di avviare il sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 110 del codice.
Osserva il Tribunale che se è pur vero che secondo la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nr. 22/2020 “al cospetto della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara – non vi sia l’onere per l’impresa di proporre alcun ricorso: tale clausola – in quanto inefficace e improduttiva di effetti – si deve intendere come ‘non apposta’, a tutti gli effetti di legge”, ciò non significa che la S.A. non possa ritirare tempestivamente (in autotutela) un bando di gara – in caso di evidenti e pure contestati (come nella fattispecie) errori nella sua formulazione – proprio al fine di scongiurare la produttività di effetti contra ius, in una fase priva di particolari affidamenti privati e in un’ottica deflattiva del contenzioso e quindi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa.
Per quanto attiene, invece, al secondo gruppo di motivi (secondo, terzo e quarto motivo di ricorso), concernenti le ragioni che, a detta della Società ricorrente, dimostrerebbero l’illegittimità, tanto in via diretta quanto in via derivata, anche della nuova procedura di gara indetta con RdO n. 5683479 (“Fascicolo 1201 25 Fornitura di materiali occorrenti al Settore Allestimenti per la revisione dei salvagenti individuali in dotazione alle UU.NN. della M.M.I. – CIG B886F92636) e di tutti gli atti consequenziali, occorre osservare – innanzitutto – che per le ragioni sopra evidenziate, l’infondatezza delle censure di illegittimità degli atti impugnati, con riguardo all’originaria procedura di gara, determina logicamente e conseguentemente anche l’infondatezza delle medesime censure sollevate nei confronti della nuova procedura di gara in via derivata, e – in secondo luogo – che i diversi e autonomi rilievi mossi avverso la nuova procedura di gara risultano inammissibili in ragione dei principi generali in materia di contratti pubblici, che consentono l’impugnazione di un bando di gara solo se, lo stesso, impedisce all’operatore la formulazione di un offerta responsabile e consapevole (offerta nella specie presentata dall’odierna ricorrente), nel mentre, nella fattispecie oggetto della presente controversia, le censure sollevate incidono sulla fase di valutazione delle offerte.
Tali censure, in ogni caso, oltre che inammissibili si rivelano, invero, anche infondate nel merito, in quanto – come già messo in evidenza da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 603/2025 – deve essere evitata, nell’interpretazione dell’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, una lettura eccessivamente formalistica della norma, che non trova riscontro né nella lettera né nella ratio della disposizione, posto che un tale obbligo non esclude affatto che l’Amministrazione, al di fuori di tali ipotesi, possa attivare la verifica in via discrezionale, qualora emergano ex post elementi concreti e specifici che inducano a dubitare della sostenibilità dell’offerta, non potendo una Stazione Appaltante prevedere nel bando ex ante tutte le possibili ragioni o indizi sintomatici di inaffidabilità di un’offerta prima ancora di esaminarla nel concreto.
Né, al riguardo, risulta fondata la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui la nuova procedura di gara sarebbe idonea a falsare la concorrenza tra gli operatori economici in quanto, essendo identica alla precedente procedura revocata, tutti gi operatori economici partecipanti (gli stessi della prima procedura, ad eccezione della Omega Engineering Marine S.r.l.), potrebbero calibrare le proprie offerte economiche sul presupposto della ormai intervenuta conoscenza dei ribassi in precedenza presentati e, in particolare, tenuto conto dell’offerta medio tempore formulata dalla FIT qualificatasi come miglior offerente, e ciò in quanto, in senso contrario, questo Tribunale rileva che il principio della par condicio tra i partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica è principio generale che vale per tutti gli operatori economici e che, applicato al caso di specie, evidenzia l’infondatezza delle sopracitate censure sollevate dall’odierna Società ricorrente, posto che anch’essa, a seguito dell’indizione della nuova procedura di gara, oltre ad essere – parimenti – a conoscenza delle offerte formulate dagli altri operatori, dimostra di essere stata a conoscenza anche di tale possibilità, sicché la stessa ben avrebbe potuto presentare un’offerta ulteriormente migliorativa all’interno della cornice entro la quale deve svolgersi il confronto competitivo tra le imprese partecipanti alla gara.
Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza l’assenza dei profili di illegittimità sollevati dalla Società ricorrente con quattro pluriarticolati motivi di ricorso, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con i sopracitati motivi di ricorso.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Patrizia Moro, Presidente
Elio Cucchiara, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
