Nemmeno di fronte all’espressa previsione del Ccnl 23.2.2026 che (alla luce delle chiarissime disposizioni di legge vigenti) riconduce la definizione dei criteri per gli incentivi nel loro corretto alveo, la contrattazione, la dottrina che dall’entrata in vigore del codice dei contratti persiste con la necessità dei regolamenti (causando confusione negli operatori) non demorde: insiste nell’affermare che tali criteri siano rimessi agli “atti organizzativi” degli enti, sicchè il contratto decentrato può avere solo un certo “spazio” ma, ferma restando la disciplina regolamentare.
L’ennesima affermazione di tale erronea tesi la si riscontra nell’articolo “Contrattazione integrativa al via: nuovo accordo triennale chiamato a disciplinare organizzazione, lavoro agile e incentivi”, pubbligato il 12.6.2026 su NT+, di C. Mancini, ove si legge:
- la disposizione di cui all’articolo 7, comma 4, lettera ag), del Ccnl 23.2.2026 “non sostituisce le competenze demandate dalla legge agli atti organizzativi dell’ente”;
- essa introduce solo “uno spazio negoziale sui criteri generali di attribuzione degli incentivi”;
- l’attività contrattuale sarà “da coordinare con la revisione dei regolamenti adottati in attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici”.
Non è ancora passato definitivamente il messaggio che, ovviamente entro i propri ambiti di competenza, la contrattazione decentrata, nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, è “organizzazione” e anche “atto generale”, ovviamente negoziale e non amministrativo, contrattuale e non frutto dell’esercizio di poteri autoritativi.
Sfugge che il Ccnl 23.2.2026, lungi dal ritagliare “spazi” attribuisce allo contrattazione un ruolo esclusivo e decisivo, chiudendo il cerchio disegnato dal del d.lgs 36/2023, giungendo ad una conclusione obbligata:
- dell’eliminazione del riferimento al “regolamento” come fonte della disciplina dei criteri di attribuzione degli incentivi da parte dell’articolo 45 del d.lgs 36/2023, che ha cancellato per sempre tale richiamo, presente invece nell’articolo 113 del d.lgs 50/2016 e nei precedenti codici; l’evoluzione della norma dimostra la volontà del Legislatore di eliminare la fonte regolamentare quale disciplina dei criteri di assegnazione degli incentivi;
- dalla constatazione, tanto banale quanto necessitata, che se una legge che si occupa di una medesima materia elimina un riferimento o una disposizione, questa è quindi abrogata: il d.lgs 36/2023 ha abrogato il regolamento quale fonte della disciplina dei criteri per gli incentivi funzioni tecniche;
- dalla previsione espressa dell’articolo 1, comma 4, lettera b), del d.lgs 36/2023, a mente del quale il principio del risultato “costituisce […] criterio prioritario per […] attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”;
- dalla constatazione che il chiarissimo disposto di cui al precedente punto 3 considera esplicitamente la contrattazione quale unica possibile fonte di disciplina dei criteri per l’attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche;
- dalla previsione dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs 165/2001 a mente del quale “[…] L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi […]”;
- dalla previsione, presente in tutti gli ultimi tre Ccnl del comparto Funzioni locali, secondo la quale è materia di contrattazione decentrata la definizione dei “criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”, cioè esattamente il meccanismo previsto, per altro sa sempre, in tema di incentivi per funzioni tecniche.
L’espressa previsione contenuta nell’articolo 7, comma 4, lettera ag), del Ccnl 23.2.2026 (norma già esistente anche nel Ccnl 16.11.2022, vigente al momento dell’acquisizione di efficacia del codice dei contratti) che attribuisce alla contrattazione decentrata la materia in tema di “criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023” dunque non può e non deve essere letta in termini riduttivi e comunque contrastanti col quadro normativo esposto sopra.
Affermare che della previsione contrattuale “non sostituisce le competenze demandate dalla legge agli atti organizzativi dell’ente” è, dunque, semplicemente erroneo.
Il Ccnl 23.2.2026 riconduce correttamente i criteri di assegnazione degli incentivi alla corretta ed inderogabile fonte di disciplina, cioè la contrattazione collettiva.
La contrattazione decentrata non si “sostituisce” a nulla. Semmai, è esattamente il contrario: è l’approvazione di regolamenti un tentativo – illegittimo ed anche antisindacale – di “sostituirsi” alle competenze che la legge e la contrattazione collettiva specificano ormai in modo incontrovertibile.
Nemmeno, quindi, si può ritenere accettabile l’altra visione riduttiva proposta, secondo la quale il Ccnl 23.2.2026 introdurrebbe solo “uno spazio negoziale sui criteri generali di attribuzione degli incentivi che molti enti dovranno coordinare con la revisione dei regolamenti adottati in attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici”. I regolamenti sono stati, come evidenziato prima, totalmente cancellati e nessuna lettura contrastante con le chiare previsioni normative può trovare accoglimenti. Sul tema, la contrattazione decentrata non ha “uno spazio”: è La (lettera maiuscola) fonte; sono i regolamenti ad essere stati del tutto privati di qualsiasi spazio e ruolo.
