La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026, n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.
La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che il danneggiato è tenuto a provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, ossia la condotta illegittima, il danno ingiusto, il nesso di causalità e il dolo o la colpa dell’apparato amministrativo.
Il danno ingiusto non costituisce una conseguenza automatica dell’annullamento del provvedimento amministrativo, ma richiede la dimostrazione della lesione di un bene della vita meritevole di tutela, mentre il nesso di causalità materiale deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, temperato dai principi della causalità adeguata; le conseguenze dannose sono, invece, risarcibili solo se rappresentano effetto immediato e diretto della lesione, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (Ad. Plenaria, sent. n. 7/2021; cfr. C.G.A.R.S., 16 aprile 2026, n. 260.).
In caso di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, il danneggiato deve, inoltre, dimostrare – anche in via presuntiva ma sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate – l’esistenza di una seria e concreta probabilità di conseguire il vantaggio perduto e il nesso causale tra la condotta illecita e la perdita di tale favorevole risultato, non essendo sufficiente la mera possibilità del suo conseguimento ( Cons. Stato, Sez. II, 30 dicembre 2024, n. 10464; Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. 2709; id. 4 luglio 2022, n. 5554; id, 27 settembre 2023, n. 8558; Sez. III, 12 aprile 2023, n. 3690.ento ).
