L’ANAC, nel parere di precontenzioso n.524 del 2 novembre 2022, ha affermato che la normativa vigente non esige che l’impresa capogruppo, in un raggruppamento, debba possedere i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria, né in relazione all’intero appalto, né in relazione alla singola categoria di cui esso si compone. Inoltre, non è nemmeno esigibile che essa debba eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Resta ferma la possibilità della Stazione Appaltante di prevedere che alcuni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento.
