I chiarimenti del Ministero dell’Interno mettono in crisi i molti comuni, perlopiù piccoli, nei quali sindaci £ C. si sono autoridotti l’emolumento.
Nei giorni scorsi sul portale della Finanza locale è stato diffuso un comunicato per chiarire alcuni aspetti controversi dell’articolo 1, comma 586, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tale norma ha disposto che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previsto dai commi 583, 584 e 585 (che, ricordiamo, ha parametrato l’emolumento a quello dei presidenti di regione), il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del dl 124/2019 è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Ai sensi del successivo comma 587, le risorse relative all’anno 2022 sono state ripartite tra i comuni interessati, sulla base della metodologia ivi indicata, con decreto interministeriale del 30 maggio 2022.
Fra l’altro, il Viminale ha analizzato il caso degli enti che abbiano, prima dell’entrata in vigore della disciplina in precedenza richiamata, deliberato riduzioni delle indennità. Le risorse erogate dallo Stato sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei citati commi 583 e seguenti, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto.
Molti comuni, quindi, dovranno mettere mano al bilancio e trovare le risorse per restituire quanto ricevuto. Ovviamente, se l’assegnazione non è stata spesa ed è in avanzo, sarà sufficiente applicare la relativa quota, negli altri casi occorrerà reperire nuove coperture.
Al fine di assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di ciascun ente e che consenta a ciascun comune di disporre del contributo nella misura quanto più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando la dispersione di parte delle risorse assegnate, è stato predisposto uno specifico certificato sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati entro il prossimo 16 febbraio, con le modalità indicate nella specifica lettera inviata ai responsabili dei servizi finanziari.
Questi ultimi devono indicare gli importi del contributo effettivamente utilizzati, mentre la differenza tra la somma assegnata e quella spesa sarà automaticamente calcolata dalla procedura e dovrà ovviamente coincidere con quella riversata dall’ente sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”. In caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.
