Da oggi è efficace il nuovo ordinamento professionale del comparto Funzioni Locali

Con le più che discutibili progressioni verticali straordinarie alle tanto decantate “competenze” e titoli di studio si affianca la cosiddetta “università della vita”. Il reperimento di forze lavorative giovani, più elevate e digitalizzate? Vi si rinuncia per la metà e si rinvia a tutto il 2025: a pochi mesi dalla scadenza del Pnrr. Scatta l’applicazione…

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Con le più che discutibili progressioni verticali straordinarie alle tanto decantate “competenze” e titoli di studio si affianca la cosiddetta “università della vita”. Il reperimento di forze lavorative giovani, più elevate e digitalizzate? Vi si rinuncia per la metà e si rinvia a tutto il 2025: a pochi mesi dalla scadenza del Pnrr.

Scatta l’applicazione del nuovo ordinamento professionale regolato dal Ccnl 16.11.2022. Dalle categorie si passa alle aree, seguendo tutte le regole indicate dal Titolo III.

Queste le nuove classificazioni:

  • Area degli Operatori;
  • Area degli Operatori esperti;
  • Area degli Istruttori;
  • Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Per quanto concerne gli incarichi di Posizione Organizzativa, nella sostanza non cambia nulla. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Ccnl, “Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza“. In ogni caso, l’intera regolazione delle Elevate Qualificazioni, che non costituiscono affatto un’area autonoma, ma restano un incarico a tempo, è identica a quella delle Posizioni Organizzative. Il cambiamento è solo della denominazione.

Il nuovo ordinamento non comporta la decadenza degli incarichi in essere, nè una nuova necessaria pesatura.

Sarà possibile verificare se si riesca ad incrementare la retribuzione di posizione fino al nuovo tetto di 18.000 euro, che, ricordiamo, non è nè obbligatorio, nè effetto automatico del Ccnl, spettando agli enti scegliere se e come incrementare i capitoli di bilancio a tale scopo. Il comma 3 dell’articolo 79 del Ccnl fornisce un aiuto a questo intento, visto che sarà possibile utilizzare lo 0,22% del monte salari 2018, per incrementare sia il fondo della contrattazione decentrata, sia appunto i capitoli di bilancio riferiti alle retribuzioni delle EQ, ma nel rispetto delle proporzioni tra questi fondi definito nel 2021.

I profili professionali? Gli enti debbono valutare se sia opportuno ridefinirli e adeguarli sulla base delle declaratorie. Di certo, occorrerebbe il passaggio da profili che si fermano alla sola rubrica, esempio “istruttore amministrativo”, a profili capaci di descrivere realmente la mansione, da ascrivere a famiglie professionali omogenee, necessarie per la mobilità e l’esercizio dello ius variandi. Nonostante qualche voce dottrinale contraria, è del tutto evidente che le modifiche ai profili incidono sui contratti individuali di lavoro, che vanno modificati. E’ il Piao la sede delle modifiche ai profili, poichè vanno disposte con il programma triennale dei fabbisogni, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs 165/2001.

In quanto alle progressioni orizzontali, si abbandona il vecchio sistema e si applica l’articolo 14. Le novità sono il maggiore spazio alla contrattazione decentrata, i nuovi criteri di selezione e la circostanza che detta selezione non sarà unica per tutto l’ente, ma suddivisa in quattro specifiche selezioni autonome, per ciascuna area. La contrattazione decentrata dovrà specificare quante progressioni e, di conseguenza, quanti differenziali stipendiali possono essere finanziati: il costo, quindi, delle progressioni deve essere previsto con estrema esattezza e precisione. Non sono ammessi ex aequo.

In quanto alle progressioni verticali, detto e ribadito che l’articolo 13, commi 6 e seguenti, nel disciplinarle ha violato le norme imperative di legge contenute nell’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001 che fanno divieto alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia del reclutamento nella pa, nell’ambito della quale rientrano le progressioni, sarà ovviamente specifica responsabilità di ciascun ente avvalersi di una procedura retta da una norma contrattuale da considerare nulla. Responsabilità ancor maggiore se oltre alla violazione di legge richiamata prima, si intenda accedere all’interpretazione da cui discende l’ulteriore violazione di legge, cioè dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, che consente le progressioni verticali esclusivamente entro il limite del 50% delle posizioni previste dalla programmazione dei fabbisogni. La circostanza che la norma espressamente connetta il limite detto alle “posizioni”, cioè alle teste, priva inesorabilmente di qualsiasi pregio i tentativi di dimostrare la fattibilità delle progressioni verticali straordinarie, in quanto finanziate dallo 0,55% del monte salari 2018: il finanziamento non ha nulla a che vedere col limite normativamente imposto, per altro allo scopo di legificare un inscalfibile orientamento della Corte costituzionale.

Non bastando le tantissime deviazioni dalla normativa, le progressioni verticali straordinarie aprono spazi all’università della vita: le spese, gli studi e gli esami di 4-5 anni di università, ai fini dell’accesso all’area Funzionari ed Elevate Qualificazioni, varranno quanto 10 anni di permanenza nell’area Istruttori, senza titolo di laurea. E nessuno che riesca a spiegare come si concili la denominazione di un’area “Elevate Qualificazioni” mentre si ammette che accedano a tale area dipendenti che un’elevata qualificazione, con tutta la benevolenza e l’ammirazione per il lavoro comunque svolto, assolutamente non si può affermare possiedano.

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