La Corte dei Conti ha stabilito che rappresenta un danno erariale la costruzione iniziale di un’opera pubblica non ultimata per diversi anni per poi essere demolita con successiva sostituzione con altro investimento, pari alle risorse finanziarie impiegate dall’ente per la sua iniziale costruzione, che deve essere addossato in parte al responsabile tecnico, che abbia successivamente accordato la sua demolizione per altra opera pubblica. Il Collegio ha ribadito che, non poteva (e non può) ritenersi rispondente a canoni di sana e prudente gestione finanziaria porre in essere operazioni finanziarie, comprese quelle derivate, in assenza di una compiuta conoscenza del valore delle operazioni medesime e delle reali condizioni economiche alle quali l’operazione era posta in essere.
