Il Tar Emilia Romagna ha stabilito che la motivazione della delibera del consiglio comunale non può essere costituita dalla trascrizione del dibattito e della votazione finale. Una soluzione differente sarebbe in contrasto con l’articolo 3, comma 2, della legge 241/1990 secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
