Perchè possa operare il soccorso istruttorio è necessario che venga in evidenza un errore palese dell’operatore economico, secondo un criterio obiettivo di normalità.
Il principio è contenuto nella sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 30 maggio 2023, n. 9149.
Il caso trattato
Il caso ha avuto ad oggetto una gara svolta su piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile.
Un concorrente pur avendo ottenuto il punteggio migliore per la propria offerta tecnico – economica, vedeva assegnarsi, all’interno del predetto lotto, il servizio di importo più basso. Ciò in quanto aveva dichiarato di possedere “servizi di punta” per un importo complessivo inferiore a quello richiesto per l’assegnazione del servizio.
Il servizio di maggior valore, era stato invece assegnato a favore di altra impresa. Quest’ultima, difatti, pur essendosi collocata al secondo posto della graduatoria provvisoria dei possibili aggiudicatari, aveva tuttavia dichiarato un valore più alto in relazione al requisito relativo ai servizi di punta, capiente per l’assegnazione del servizio in discussione.
Preso atto di ciò, il concorrente inoltrava alla stazione appaltante un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, chiedendo una rimodulazione delle operazioni di assegnazione dei servizi e l’affidamento, in proprio favore, del servizio di maggior importo, motivando la propria richiesta sul presupposto che nella dichiarazione sostitutiva del possesso requisiti, nel trascrivere i servizi di punta, per mero errore materiale (indotto anche dagli allegati e dalla non chiara indicazione del disciplinare sul punto) aveva indicato l’importo corrispondente al valore prestazionale del servizio reso.
La stazione appaltante respingeva tale l’istanza osservando che l’errore materiale paventato non era oggettivamente riconoscibile dalla stazione appaltante in corso di gara, e che una modifica in autotutela della ripartizione dei servizi avrebbe determinato una gravissima violazione del principio della par condicio e ritardi nell’avvio degli interventi.
Le osservazioni dei giudici
Secondo quanto fatto notare dai giudici, affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale idoneo a far scaturire l’obbligo di richiedere chiarimenti e/o di correzione d’ufficio, “occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo” (si veda a questo proposito la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558).
I giudici hanno puntualizzato che questa impostazione trova conferma anche nei più recenti arresti – resi in ordine alle offerte di gara ma, mutatis mutandis, riferibili anche ai requisiti di partecipazione – per cui “sono rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e comunque senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (si veda a questo proposito Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752).
In altri termini, affinché possa pretendersi dalla parte pubblica l’attivazione del soccorso istruttorio è necessario, anche alla luce dei principi sopra richiamati, che gli errori formali commessi dagli operatori economici siano oggettivamente “riconoscibili”.
Ebbene, nel caso di specie, da una lettura della dichiarazione resa dalla ricorrente nel proprio DGUE e da una disamina complessiva della documentazione dalla stessa prodotta in gara non era rinvenibile – a giudizio del Collegio – alcun elemento e/o indizio tale da poter far presumere l’esistenza di un errore, caratterizzato dal requisito della riconoscibilità (e dunque oggettivamente riscontrabile con l’ordinaria capacità di analisi) in merito all’importo dei “servizi di punta” ivi dichiarati.
