Incostituzionale il differimento della “liquidazione” e scorretta la rateizzazione. Ma i dipendenti pubblici dovranno ancora attendere il rimedio

Ottima la sentenza 130/2023 che, oggettivamente senza alcun clamore nè stupore, considera incostituzionale il vasto impianto normativo che vessa i dipendenti pubblici, imponendo tempi lunghissimi per il pagamento del trattamento di fine rapporto, denari che fanno parte della retribuzione e vengono erogati in modo differito. Un po’ troppo differito, sottolinea la Consulta, sì da creare…

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Ottima la sentenza 130/2023 che, oggettivamente senza alcun clamore nè stupore, considera incostituzionale il vasto impianto normativo che vessa i dipendenti pubblici, imponendo tempi lunghissimi per il pagamento del trattamento di fine rapporto, denari che fanno parte della retribuzione e vengono erogati in modo differito.

Un po’ troppo differito, sottolinea la Consulta, sì da creare un chiaro vulnus, specie in questi tempi di elevata inflazione e conseguente erosione dei salari.

Come è noto, per “rimediare” a questa chiara vessazione, si pensò l’idea geniale: consentire la possibilità di “chiedere un anticipo” alle banche, con finanziamenti garantiti. Peccato che il dipendente pubblico per chiedere l’anticipazione (su un ritardo imposto dalla legge, incredibile) debba pagare tra spese ed interessi alcune migliaia di euro: per avere i soldi propri, deve pagare. Siamo proprio certi che le tasse evase siano un “pizzo di Stato”, mentre il meccanismo dell’anticipazione del Tfs è un eden della legittimità?

Tuttavia, la decisione della Consulta non va molto oltre la soddisfazione morale, dei dipendenti, e la persuasione morale, del Parlamento. Che, tuttavia, resta libero di stabilire se, quando e con quale gradualità intervenire. Pagare ai dipendenti pubblici in pensione il Tfs significa saldare un debito. Da anni lo Stato letteralmente “fa cassa” con i Tfs: pagare tutto e subito, come sarebbe naturale in un sistema normale, creerebbe squilibri e la Consulta non se ne vuole rendere responsabile, chiamando il Parlamento alle sue responsabilità.

Occorrerà ancora aspettare, quindi, molti atti di una commedia dell’assurdo.

Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale  

Comunicato del 23 giugno 2023 

IL DIFFERIMENTO DEL T.F.S. È INCOMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE: 

PRESSANTE INVITO AL LEGISLATORE A RIMUOVERLO GRADUALMENTE 

Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.  

Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana.  

Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.  

Lo ha affermato la sentenza n.130 (redattrice la giudice Maria Rosaria San Giorgio), con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 Cost. 

Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo – ha chiarito la Corte – non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.   

La Corte ha poi rilevato che la disciplina del pagamento rateale delle indennità di fine servizio prevede temperamenti a favore dei beneficiari dei trattamenti meno elevati.  

Comunque, conclude la Corte, tale normativa – che era connessa a esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici – in quanto combinata con il differimento della prestazione, finisce per aggravare il rilevato vulnus.  

Roma, 23 giugno 2023   

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 – Roma – Tel. 06.4698224/06-4698378 

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