Progressioni verticali: non c’è obbligo di scorrere la graduatoria

Non esiste il diritto alla progressione verticale per scorrimento della graduatoria, così come non è obbligatorio per le amministrazioni pubbliche coprire integralmente la dotazione organica. La Cassazione Sezione Lavoro, con ordinanza 28.3.2023, n. 8775 espone il corretto modo di interpretare la disciplina delle “promozioni” interne, cioè appunto le progressioni verticali. La pronuncia della Cassazione trae…

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Non esiste il diritto alla progressione verticale per scorrimento della graduatoria, così come non è obbligatorio per le amministrazioni pubbliche coprire integralmente la dotazione organica.

La Cassazione Sezione Lavoro, con ordinanza 28.3.2023, n. 8775 espone il corretto modo di interpretare la disciplina delle “promozioni” interne, cioè appunto le progressioni verticali.

La pronuncia della Cassazione trae origine dal ricorso di un dipendente che aveva partecipato ad una progressione verticale, piazzandosi all’11° posto degli “idonei non vincitori”, pretendendo un suo diritto allo scorrimento ed alla conseguente assunzione nella qualifica superiore, anche in virtù del presunto obbligo del comune di attingere dalla graduatoria in via prioritaria rispetto alla graduatoria degli idonei del concorso pubblico e chiedendo comunque in via subordinata il risarcimento dei danni subiti. Nessuna delle richieste del ricorrente è stata accolta.

In primo luogo, non esiste alcun diritto dei dipendenti che non abbiano superato le progressioni verticali allo scorrimento delle connesse graduatorie. L’ordinanza in commento ricorda il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel senso che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all’assunzione di dipendenti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass., Sez. L, n. 3332 del 12 febbraio 2018)”.

C’è, per altro, da aggiungere sul punto che il Consiglio di stato, Sezione V1, 17.5.2023, n. 4923, ritiene lo scorrimento non applicabile alle “graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate, data la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) che comporterebbe la elusione della regola costituzionale del pubblico concorso”.

In quanto all’obbligo della PA di coprire integralmente la dotazione organica, la Cassazione è ancora più drastica. Gli ermellini osservano che l’articolo 6, comma 3, del d.lgs 165/2001 impone alle amministrazione di ridefinire gli uffici e le dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

Ma la programmazione dei fabbisogni e determinazione delle dotazioni organiche fissa “il limite massimo del personale oltre il quale la P.A. non può andare, ma non impone di coprire tutti i posti de quibus”.

Dunque, se anche all’esito di concorsi o progressioni verticali non tutti i posti della dotazione di specifici settori o uffici restassero in parte scoperti, la previsione del numero massimo di dipendenti da adibire a quegli uffici non obbliga le amministrazioni ad assumere per scorrimento eventuali idonei di concorsi o progressioni verticali.

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