Concorsi con riserva per dirigenti e funzionari a termine: il presupposto è una precedente assunzione con procedura comparativa E selettiva

Non c’è il minimo dubbio che gli enti locali, in particolare gli amministratori, aspirino a “stabilizzare” i funzionari ed i dirigenti “a contratto”. Allo stesso modo, non c’è nessun dubbio che l’articolo 28, comma 1-bis, del d.l. 75/2023, come introdotto dalla legge di conversione approvata il 3 agosto in via definitiva dal Senato (ancora non…

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Non c’è il minimo dubbio che gli enti locali, in particolare gli amministratori, aspirino a “stabilizzare” i funzionari ed i dirigenti “a contratto”.

Allo stesso modo, non c’è nessun dubbio che l’articolo 28, comma 1-bis, del d.l. 75/2023, come introdotto dalla legge di conversione approvata il 3 agosto in via definitiva dal Senato (ancora non pubblicata) stia suggestionando gli enti locali: moltissimi assaporano già la succulenta opportunità di “stabilizzare” i dirigenti a contratto (un ossimoro: si stabilizza personale precario, tali non sono coloro che sono assunti ai sensi dell’articolo 110 del Tuel).

Nell’articolo “La possibilità di stabilizzare i dirigenti degli enti locali supera il vincolo della assunzione tramite concorso”, pubblicato su NT+ del 9.8.2023, si avanza l’idea che la disposizione introdotta dalla legge di conversione del d.l. 75/2023 consenta di stabilizzare funzionari e dirigenti a contratto, “se l’assunzione è avvenuta con «procedure selettive o comparative a evidenza pubblica», considerando che le procedure comparative sono sostanzialmente quelle utilizzate per reclutare ai sensi dell’articolo 110 del Tuel.

Tuttavia:

  1. le procedure di assunzione dei dirigenti e funzionari a contratto, nella gran parte dei casi, non sono mai (anche se avrebbero sempre dovuto esserlo) nè selettive, nè comparative bensì idoneative, a parte la circostanza che una procedura selettiva non può che essere al tempo stesso comparativa e che la comparazione è finalizzata alla selezione;
  2. anche se le procedure di assunzione dei “110” fossero “comparative”, permetterebero comunque la scelta fiduciaria discrezionale, cioè non vincolata agli esiti della comparazione: dunque restano prive della selettività propria del concorso;
  3. in ogni caso, accedendo al portale del Senato si rinviene il testo della legge di conversione del d.l. 75/2023 approvato definitivamente e scorrendolo, si accede alla formulazione del comma 1-bis dell’articolo 28:

Come si nota, la norma richiede l’esperimento di “procedure selettive E comparative”, non di procedure selettive O comparative.

Vedremo se il testo in Gazzetta Ufficiale rimarrà così.

Ma, in ogni caso, non cambierebbe nulla. Le assunzioni dei dirigenti e funzionari a contratto possono legittimamente essere a presupposto dell’applicazione dei concorsi con riserva, sciaguratamente introdotti, solo se costruite come vere e proprie selezioni di natura concorsuale.

E’ evidente, comunque, che la norma, per quanto chiaramente scritta, sarà continuamente violata, anche grazie all’eliminazione ormai trentennale di controlli.

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