Accesso ad allegati progettuali

Anche su allegati progettuali relativi ad opere pubbliche deve ritenersi ammissibile il diritto di accesso agli atti ex l. 241/90. Ad affermarlo è il T.A.R. Lazio, sez. IV, nella sentenza n. 11908/2023. La vicenda Nel caso esaminato un operatore economico aveva avanzato richiesta ad una stazione di accedere volta ad ottenere l’ostensione di una serie…

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Anche su allegati progettuali relativi ad opere pubbliche deve ritenersi ammissibile il diritto di accesso agli atti ex l. 241/90. Ad affermarlo è il T.A.R. Lazio, sez. IV, nella sentenza n. 11908/2023.

La vicenda

Nel caso esaminato un operatore economico aveva avanzato richiesta ad una stazione di accedere volta ad ottenere l’ostensione di una serie di documenti, tra i quali la documentazione progettuale, relativa ad un’opera da realizzare.

A supporto dell’istanza il ricorrente rappresentava l’esigenza di poter pienamente esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio pendente in grado di appello, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui era stata disposta la revoca in autotutela della procedura di gara per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione, costruzione e gestione di un tratto viario.

La stazione appaltante aveva negato l’accesso, limitatamente agli atti progettuali relativi all’intervento in questione, in quanto bene immateriale ricompreso nella proprietà dell’Amministrazione, assumendo, peraltro, specifica rilevanza in relazione alla successiva attività di pianificazione e programmazione da parte della stazione appaltante.

L’operatore economico aveva impugnato la suddetta nota, chiedendo il riconoscimento del diritto ad accedere alla documentazione richiesta.

La pronuncia dei giudici

Secondo i giudici l’operatore economico vantava il necessario interesse diretto, attuale e concreto, ex art. 22 della legge n. 241/1990, alla conoscenza degli atti sopra indicati, in quanto la documentazione richiesta era utile alla parte per poter suffragare le contestazioni sollevate nell’ambito del sopra richiamato giudizio – in specie quella concernente l’asserita inesistenza di una reale modifica del progetto originario dell’infrastruttura – sicché non poteva negarsi che gli atti sottratti all’accesso fossero collegati e inerenti, mediante il nesso di strumentalità necessaria, alle pretese fatte valere dalla ricorrente, con la conseguenza che ricorreva la condizione in presenza della quale l’accesso difensivo è consentito.

La documentazione sottratta all’accesso riguardava, dunque, l’oggetto della res controversa, il che dimostrava l’interesse in capo alla ricorrente a conseguire, per le finalità indicate, la completa ostensione della documentazione richiesta.

L’Amministrazione – che non aveva messo in discussione l’astratta pertinenza della documentazione richiesta rispetto all’oggetto delle pretese azionate dalla ricorrente nell’anzidetto giudizio – si era limitata, nell’atto impugnato, a opporre che gli elaborati progettuali oggetto dell’istanza “costituiscono bene immateriale ricompreso nella proprietà dell’Amministrazione” e “assumono specifica rilevanza in relazione alla successiva attività di pianificazione e programmazione”, senza fare alcun cenno all’esistenza di eventuali esigenze di segretezza e/o riservatezza che avrebbero giustificato il diniego adottato.

Secondo il Collegio le suddette ragioni poste a fondamento del diniego di ostensione erano sprovviste di pregio giuridico ove si fosse considerato che:

– la giurisprudenza ha escluso che il diniego di rilascio di elaborati progettuali afferenti la realizzazione di una opera pubblica possa essere motivato con riferimento alla natura di opera dell’ingegno degli elaborati medesimi, osservando che “l’eventuale utilizzazione illecita da parte del richiedente l’accesso degli elaborati progettuali di cui egli abbia estratto copia non può, logicamente prima ancora che giuridicamente, risolversi in una atipica ipotesi di esclusione dell’esercizio del diritto d’accesso, dando luogo il comportamento materiale successivo all’accesso soltanto all’esperimento, da parte dell’interessato, della tutela civile e penale che l’ordinamento appresta al diritto di autore” (cft. T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 28/08/2002, n. 3827; T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 09/10/2006, n. 1619; Cons. Stato Sez. V, 10/01/2005, n. 34):

– nel caso di specie l’istanza di accesso si inseriva in un procedimento relativo all’affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica, caratterizzato da una propria autonoma rilevanza, sicché i relativi atti non potevano essere qualificati come atti infraprocedimentali diretti all’emanazione di atti amministrativi di pianificazione o di programmazione, come sostenuto dall’Amministrazione. Inoltre, l’esistenza del limite in questione era stata sollevata in termini estremamente generici, non avendo l’Amministrazione individuato (neppure in giudizio) la concreta “successiva attività di pianificazione e programmazione” che avrebbe comportato la riconducibilità del caso in esame nell’ambito dell’esclusione dal diritto di accesso di cui all’art. 24, comma 1, lett. c), della l. 241/1990.

A parere dei giudici, infine, non era possibile ritenere, come precisato dalla ricorrente, che i documenti richiesti ricadessero nelle categorie degli atti sottratti all’accesso ai sensi degli art. 3, lett. f) – secondo cui “sono sottratti all’accesso i documenti relativi agli elaborati progettuali dei presidi delle Forza di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco” – ed n) – secondo cui “sono sottratti all’accesso i documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali, informatici e di telecomunicazione a rischio” – del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2022, che prevede talune ipotesi di segreto con riferimento specifico agli elaborati progettuali di infrastrutture ed opere pubbliche.

Conclusivamente, il diniego frapposto dall’Amministrazione è stato annullato, con ordine di esibizione di tutti i documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente

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