Incarichi di progettazione ai dipendenti: spetta lo straordinario, se non è stanziata la somma per l’incentivo

La pubblica amministrazione deve sempre pagare lo straordinario ai propri dipendenti anche qualora il lavoro aggiuntivo risulti autorizzato solo in via implicita. L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 4 settembre 2023, n. 25696, ribadisce questo fondamentale principio, estendendolo anche al caso particolare di dipendenti del settore tecnico incaricati di eseguire la progettazione di un’opera…

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La pubblica amministrazione deve sempre pagare lo straordinario ai propri dipendenti anche qualora il lavoro aggiuntivo risulti autorizzato solo in via implicita.

L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 4 settembre 2023, n. 25696, ribadisce questo fondamentale principio, estendendolo anche al caso particolare di dipendenti del settore tecnico incaricati di eseguire la progettazione di un’opera pubblica, priva, tuttavia, del finanziamento necessario all’erogazione degli incentivi (la pronuncia si riferisce alle previsioni dell’articolo 18 della legge 109/994, ma la sostanza interpretativa è ancora attuale).

Nel caso trattato, dunque, i tecnici erano stati incaricati di eseguire la progettazione dell’opera pubblica, pur nell’assenza del necessario finanziamento nel quadro economico e, dunque, nel fondo della contrattazione decentrata.

La previsione del finanziamento, insieme con un regolamento per la fissazione dei criteri di riparto definiti in base ad una preventiva contrattazione, costituisce il presupposto di legittimità che fa sorgere il credito dei lavoratori incaricati, nei confronti della PA che si avvale del loro operato per la progettazione.

Simmetricamente, l’assenza di tali presupposti non permette di erogare legittimamente le somme incentivanti.

Tuttavia, se i lavoratori nello svolgere l’attività di progettazione siano stati impegnati per un numero di ore lavorative superiore a quello normale, maturano in ogni caso un diritto ad un pagamento superiore.

Scattano, infatti, le tutele previste dall’articolo 2126 del codice civile, ai sensi del quale la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa, aggiungendo che se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

L’ordinanza della Cassazione evidenzia che per l’applicazione di tale disposizione, basta l’autorizzazione del datore pubblico a svolgere ore ulteriori all’orario ordinario; il che fa scattare anche il diritto del lavoratore a percepire lo straordinario conseguente al prolungamento dell’orario ordinario.

Tale meccanismo, dunque, deve operare anche nel caso di specie: l’incarico di effettuare la progettazione è il titolo per il pagamento ai lavoratori interessati dello straordinario, pur non potendosi erogare l’incentivo legato alla progettazione.

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