La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 12 settembre 2923, n. 8292 torna per l’ennesima volta sul tema della proroga di contratti la cui efficacia è già spirata.
Prorogare un contratto già scaduto è una di quelle “magie” paragiuridiche molto affascinanti per tanti operatori.
La logica, prima ancora del diritto, è spesso vittima di un “diritto creativo”, consistente cioè nell’invenzione di regole, comportamenti, istituti e negozi, non solo inesistenti, ma ontologicamente assurdi, illogici, prima ancora che illegittimi.
L’operatività è funestata fin troppo da operatori che in modo sommario ritengono possibile continuamente la deroga a qualsiasi cosa e piegare le regole generali ad esigenze di fatto.
Oltre tutto, questo “piegare le regole”, viene fatto passare per “efficienza” e “managerialità”: il grado, cioè, di abilità operativa è valutato in termini di allontanamento dalla regola, fondato su giustificazioni di valore non molto superiore a “il gatto ha mangiato il quaderno dei compiti”.
Negli appalti si assiste continuamente ad una corsa “contro il tempo”, per nulla connessa ad aspetti di efficienza effettiva e ricerca di riduzione di tempistiche.
Esattamente all’opposto, questo affanno è figlio costante di “urgenze” mai tali, bensì di distrazioni, negligenze, omissioni, lacune e conseguenti ritardi, cui all’improvviso si intende porre rimedio con il “colpo di genio”: la proroga a contratto scaduto, finalizzata, magari, comunque, ad un successivo rinnovo.
Lo comprende qualsiasi studente del primo anno della facoltà di giurisprudenza che prorogare un istituto giuridico qualsiasi, ma in particolare un contratto, è semplicemente puro dadaismo. La proroga viene vista come un miracolistico istituto che ridà vita ad un rapporto che si è chiuso definitivamente.
Ma, la proroga consiste esclusivamente nel prolungare l’efficacia di un rapporto contrattuale che sia in corso, perché solo se è ancora efficace le parti possono concordare di allungare i termini. La proroga giuridica in diritto sta all’invecchiamento in natura: l’invecchiamento consiste nel prolungamento della vita di un essere.
La proroga “ponte” a contratto scaduto, poi, diviene ogni giorno di più l’ideona per rimediare all’affanno di cui si parlava prima. Quale affanno? Quello connesso al giungere in prossimità della conclusione di un contratto connesso ad una prestazione “revolving”, da riattivare periodicamente, senza aver riprogrammato, riprogettato, riattivato, insomma, quanto necessario per agire nel modo realmente efficiente ed efficace: programmare e gestire nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.
A derogare, inventare istituti inesistenti e contrari alle norme, ad improvvisare alla bell’e meglio, sono capaci tutti: non è per nulla un sintomo di “capacità” e “managerialità”, bensì di approssimazione, sommarietà, poca cura, frettolosità, spregio generale delle regole.
La giurisprudenza amministrativa da anni continua ad essere compulsata sulle questioni della definizione di ciò che è proroga e ciò che è rinnovo e sulla distinzione fondamentale tra i due istituti. Invano i giudici continuano a ripetere i medesimi precetti; inutilmente i codici in successione si sforzano di specificare presupposti e condizioni per attivare o l’uno o l’altro istituto.
Sentenze e norme vengono continuamente ignorate da quel fenomeno che particolare che fa sì che presunte incertezze normative e incoerenze delle discipline stiano soprattutto non tanto nelle norme (il cui testo non sempre è di immediata comprensione, co unque), quanto negli occhi di chi le legge, influenzati sovente dall’idea che il diritto non consiste nei precetti effettivamente disposti, ma in quelli che si vorrebbe disponesse. L’invenzione, la scorciatoia, il desiderio di leggere comunque la norma a favore dell’utilità della proroga a contratto scaduto, del rinnovo in assenza di presupposti, dell’affidamento diretto senza nemmeno verificare i requisiti dell’affidatario, sono poi nobilitati in elementi caratterizzanti principi come il “risultato”, composti dalla “tempestività”, dietro la quale si nasconde la fretta finale dovuta alle inerzie a monte e alle negligenze nel corso della gestione.
