Se in ragione della complessità della procedura di gara e delle difficoltà incontrate e formalmente rappresentate da diversi operatori economici nella presentazione delle domande di partecipazione, il RUP dispone la proroga del termine per la presentazione delle offerte, la decisione assunta è da ritenersi legittima. Come chiarito dal TAR Basilicata – Sez.I con la sentenza n.552 del 25 settembre 2023, nel caso in cui tale proroga sia intervenuta in modo generalizzato (non ledendo, dunque, la par condicio) e tempestivo (prima della scadenza dell’originario termine), tale decisione è da considerarsi nelle facoltà discrezionali del RUP al fine di ovviare alle difficoltà di partecipazione rappresentate da più concorrenti, tenuto anche conto di una proroga strettamente necessaria a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori economici.
