La nozione di difesa in giudizio, che legittima il diritto di acceso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria di una gara d’appalto afferente il servizio di assistenza educativa in favore di alunni disabili, va intesa in senso estensivo. Lo ha chiarito il T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 12 agosto 2023, sentenza n. 496.
Il caso esaminato dai giudici
Nel caso esaminato dai giudici una Cooperativa sociale era insorta avverso la nota comunale con la quale era stata soltanto parzialmente esibita l’offerta tecnica dell’aggiudicataria della procedura aperta, indetta per l’affidamento del servizio di “assistenza educativa specialistica in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado statali”, deducendone l’illegittimità da più angolazioni.
Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’infondatezza nel merito del ricorso.
La decisione dei giudici
I giudici hanno affermato che nel merito, il ricorso era fondato, attenendo gli atti richiesti a vicende che avrebbero potuto condurre all’impugnazione della graduatoria, mentre non traspariva dall’atto impugnato la sussistenza di alcuno dei presupposti ostativi enucleati dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, dall’art. 9 del d.P.R.12 aprile 2006, n. 184, e dall’art. 53 del previgente codice dei contratti.
In particolare, alcuna considerazione risultava fornita dal Comune in relazione alla puntuale individuazione, nonché all’effettiva sussistenza, dei “segreti tecnico-commerciali” che avrebbero reso necessario il contestato oscuramento.
Tale supporto motivazionale sarebbe stato tanto più necessario in quanto assai generico si atteggiava, per tale aspetto, l’atto di opposizione presentato dall’aggiudicataria, in violazione di quanto disposto dall’art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, che onera il concorrente che si opponga all’accesso di indicare esattamente le parti dell’offerta che possano contenere tali segreti, con una (nel caso di specie assente) “motivata e comprovata dichiarazione”.
Da altro versante, pianamente destituita di pregio era la tesi difensiva dell’Ente intimato secondo cui l’accesso all’offerta tecnica sarebbe stato in larga parte concesso, risultando le parti oscurate decisive al fine di comprendere l’articolazione e le modalità di svolgimento del servizio proposte dall’aggiudicataria e l’iter logico-giuridico seguito dalla commissione nella relativa valutazione.
I giudici hanno pertanto ritenuto che ricorresse il “nesso di strumentalità” tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso della ricorrente e l’esigenza di difesa in giudizio degli interessi della deducente stessa, che ha confini sicuramente estesi.
In definitiva, per quanto fin qui argomentato, secondo i giudici, il ricorso doveva essere accolto, con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale l’Ente civico intimato è stato obbligato a consentire alla ricorrente, previo rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, di prendere visione ed estrarre copia integrale dell’offerta tecnica, priva di oscuramenti, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della presente decisione. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione.
