Come ribadito dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n.8633 del 3 ottobre 2023, in caso di mancata e/o ritardata assunzione alle dipendenze della P.A., non può essere accordata al danneggiato l’intera somma dei compensi spettanti nel periodo di mancata assunzione in quanto nel frattempo lo stesso avrebbe potuto e dovuto concentrare i propri sforzi verso ulteriori occasioni lavorative. Di qui il generale riconoscimento del 50% di tali compensi come già stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8042 del 2 dicembre 2021.
