Contrattazione decentrata: la preintesa non basta

Moltissime amministrazioni locali sono ancora in questi giorni alle prese con la contrattazione decentrata, vittime dell’atavica incapacità di contenere le sessioni negoziali entro il termine massimo di 45 giorni (prorogabile di 45) pur previsto dal Ccnl 16.11.2023. E, ancora, vittime della titubanza nell’adottare l’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo.In ogni caso, qualunque siano le ragioni…

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Moltissime amministrazioni locali sono ancora in questi giorni alle prese con la contrattazione decentrata, vittime dell’atavica incapacità di contenere le sessioni negoziali entro il termine massimo di 45 giorni (prorogabile di 45) pur previsto dal Ccnl 16.11.2023. E, ancora, vittime della titubanza nell’adottare l’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo.
In ogni caso, qualunque siano le ragioni dei ritardi, è bene ricordare che se si intende ottenere una disciplina contrattuale valida per il 2023, non conta giungere entro dicembre alla sottoscrizione dell’intesa.
Bisogna tenere saldamente presente quanto dispone il comma 7 dell’articolo 8 del Ccnl: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto“.
Dunque, le fasi della contrattazione sono:
1. presentazione della piattaforma ed avvio;
2. negoziazione;
3. sottoscrizione dell’ipotesi di contratto (o preintesa): questa non ha, si ribadisce non ha, alcuna efficacia obbligatoria e negoziale;
4. sottoposizione alla valutazione dell’organo di revisione;
5. espressione del parere dell’organo di revisione; se negativo si deve tornare a negoziare; se positivo si procede oltre;
6. deliberazione della giunta di autorizzazione al presidente a sottoscrivere definitivamente il contratto decentrato;
7. convocazione delle OO SS per la stipulazione definitiva;
8. sottoscrizione definitiva; solo in questo momento il contratto acquisisce efficacia;
9. trasmissione al Cnel entro i successivi 5 giorni.

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