La erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche è subordinata alla condizione che gli enti rispettino gli equilibri di bilancio. Non sono necessari la regolamentazione e l’inserimento nel fondo, mentre occorre necessariamente dare corso alla contrattazione integrativa. Anche i dipendenti delle società in house partecipano alla incentivazione delle funzioni tecniche.
Sono queste le principali indicazioni fornite dall’Anac sull’applicazione delle nuove regole dettate dal d.l. n. 36/2023 in tema di incentivazione alle funzioni tecniche.
Si deve evidenziare che la indicazione della non inclusione nel fondo si scontra con il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 198574/2023 e che la tesi della non necessità della regolamentazione è in contrasto, in termini quanto meno sostanziali, con la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 187/2023.
IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
L’erogazione degli incentivi delle funzioni tecniche non deve determinare oneri aggiuntivi per le amministrazioni ed essi possono essere corrisposti “nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, garantendo quindi l’equilibrio di bilancio”. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Anac n. 54/2023.
La prima indicazione è la seguente: l’art. 113 del d.lgs. 50/2016 faceva espresso riferimento, ai fini della determinazione dell’incentivo, all’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, mentre l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, fa ora riferimento all’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento del contratto. “La norma, quindi, è ora genericamente riferita a tutte le procedure di affidamento, includendo quindi anche l’affidamento diretto, e non solo alla gara, intesa come procedura competitiva”. Sulla base della precedente disposizione, era stata in via interpretativa consentita la erogazione di tale incentivo qualora l’ente, “nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa”.
Leggiamo che “il vincolo di invarianza della spesa costituisce l’alter ego dell’obbligo di copertura finanziaria codificato dall’art. 81, comma 4, della Costituzione, in termini di identità di obiettivo perseguito, e cioè la tutela degli equilibri di finanza pubblica. L’obiettivo perseguito è identico: la tutela degli equilibri della finanza pubblica; ciò che differisce è lo strumento utilizzato per raggiungerlo. Nel primo caso si agisce sulla necessità di dare copertura finanziaria agli oneri (nuovi o maggiori, anche in termini di minori entrate) sopravvenuti per effetto della norma; nel secondo caso si agisce sulla necessità che gli oneri, qualora sussistenti, non abbiamo alcun impatto sugli equilibri di bilancio. In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente. In questo senso si conferma che il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia neutralizzato, dal momento che ben potrebbe un singolo aggravio di spesa trovare compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate”.
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Non è necessario gli enti approvino un regolamento, ma si devono comunque dare dei criteri con un proprio atto; le risorse non devono essere inserite nel fondo per il salario accessorio e comunque la contrattazione collettiva decentrata integrativa continua a costituire un presupposto essenziale per la erogazione di questo incentivo. E’ quanto leggiamo nel parere ANAC n. 3360/2023.
Leggiamo che “il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti”. Ed ancora, “la semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e, unita all’obbligo di definire i criteri nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, intende realizzare tutte le condizioni per rendere effettiva l’erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale”.
Infine, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l’art. 1, comma 4 lett. b), specifica che il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”.
L’APPLICAZIONE AL PERSONALE DELLE SOCIETA’ IN HOUSE
Le disposizioni sull’incentivo delle funzioni tecniche si applicano anche alle società cd in house: “la disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche, contenuta nell’art. 45, del d.lgs. 36/2023 è applicabile (anche) alle società in house, qualificabili come stazioni appaltanti ai sensi dell’Allegato I.1 del Codice”: lo dice il parere Anac n. 53/2023.
La prima indicazione è la seguente: “la società in house – al ricorrere dei presupposti e delle condizioni stabilite dall’art. 7 del Codice e dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE – pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un ufficio interno dell’ente pubblico che l’ha costituita, una sorta di longa manus dello stesso; non sussiste quindi tra l’ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. Si parla infatti, in tal caso, di immedesimazione organica tra ente affidante e soggetto affidatario”.
Leggiamo inoltre che “il legislatore ha statuito per dette società, in quanto riconducibili al perimetro allargato dell’amministrazione pubblica, quale longa manus della stessa, che per le attività svolte dalle medesime, debba trovare applicazione il Codice dei contratti pubblici, in relazione agli acquisiti di beni e servizi”.
Inoltre, “diretta applicabilità alle stesse società in house, (anche) della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche, disciplinata dall’art. 45, del d.lgs. 36/2023”. Ed ancora “la disposizione fa espresso riferimento (oltre agli enti concedenti anche) alle stazioni appaltanti, intendendosi per tali, come sopra osservato, qualsiasi soggetto, pubblico o privato tenuto al rispetto del Codice, incluse quindi le società in house. Trova pertanto applicazione anche per tali società (stazioni appaltanti ai sensi del Codice), l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, ai fini del riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente che abbia svolto le attività elencate nell’Allegato I.1 del Codice”.
