La portata delle assicurazioni per dipendenti pubblici

L’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007 dispone: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di…

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L’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007 dispone: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.

Secondo la Corte dei conti, sezione Piemonte, parere 20.11.2023, n. 89, detta disposizione intende eliminare dall’ordinamento il “rischio della cosiddetta deresponsabilizzazione del 7 personale pubblico e della classe politica dell’ente, tutelata nelle proprie illegittime o irragionevoli scelte gestionali dalla copertura delle polizze assicurative”.

Insomma, non è possibile alle amministrazioni pubbliche sostenere le spese per polizze che assicurino amministratori e dipendenti dalle responsabilità erariali, derivante dalla commissione di danni nell’espletamento delle proprie funzioni. Sono, quindi, vietate le polizze a copertura del rischio di arrecare danno alla PA a causa di azioni illegittime sul piano erariale nell’espletamento delle proprie funzioni.

Sono, invece, ammesse, spiega la Sezione, “le polizze assicurative, previste dalla legge, stipulate dalla Stazione Appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti”. In questo caso l’assicurazione è ammessa, perchè copre danni arrecati dal dipendente non alla PA, ma appunto a terzi ed è di evidente utilità. Infatti, il terzo danneggiato può chiedere i danni direttamente ai funzionari, ma anche alla PA di appartenenza, in quanto responsabile in solido: l’intervento dell’assicurazione, fermi restando poi i rapporti interni tra funzionario e PA, offrono al danneggiato adeguate garanzie e sollevano le amministrazioni.In particolare, secondo la Sezione Piemonte l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi è certamente ammissibile nel caso particolare dei dipendenti “tenuti a verificare la rispondenza del progetto dei lavori “alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente” nonché “ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei lavorati progettuali dei livelli già approvati” (cfr. art. 42 co. 1 D.lgs. n. 36/2023 ed art. 34 co.1 allegato I.7)”.

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