Anticipazione dei rinnovi contrattuali: cassa o competenza?

Nel suo articolo “Decreto Anticipi, l’una tantum di dicembre è spesa di personale 2024”, pubblicato su Il Quotidiano enti locali, Gianluca Bertagna ha affermato che l’anticipazione del rinnovo contrattuale che regioni ed enti locali potevano erogare nello scorso mese di dicembre avrebbe rilevato come spesa di personale nell’anno 2024. Tale lettura si basava su un…

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Nel suo articolo “Decreto Anticipi, l’una tantum di dicembre è spesa di personale 2024”, pubblicato su Il Quotidiano enti locali, Gianluca Bertagna ha affermato che l’anticipazione del rinnovo contrattuale che regioni ed enti locali potevano erogare nello scorso mese di dicembre avrebbe rilevato come spesa di personale nell’anno 2024.

Tale lettura si basava su un emendamento all’art. 3 del d.l. 145/2023 che avrebbe dovuto introdurre alla disposizione una previsione in tal senso contenuta nel comma 3-bis.

Tuttavia, nel testo convertito, l’art. 3, comma 3-bis, dispone che “3-bis. All’articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi“.

Si tratta quindi di una norma del tutto diversa, mentre non si ha traccia del famoso emendamento. Per cui al momento occorre muoversi in via interpretativa per capire se i relativi importi, per chi li ha corrisposti ai dipendenti, siano da computare sulla spesa di personale 2023 (seguendo quindi un criterio di cassa) ovvero su quella 2024 (ragionando per competenza economica).

Ciò vale ai fini della corretta quantificazione delle capacità assunzionali, mentre pare pacifico che le somme in questione non rilevino ai fini dei tetti di spesa previsti dai commi 557 e 562 della l 296/2006, trattandosi di acconti sui futuri rinnovi contrattuali.

Al netto della sua mancata esplicitazione normativa, la teoria di Bertagna ha il suo perché e trova conferma anche nel comma 1 dell’art. 3, dove compare l’inciso “a valere sul 2024” riferito all’anticipo.

Resta però il fatto incontestabile che il relativo impegno è stato assunto e imputato sul 2023. La ratio del decreto Anticipi, del resto, era proprio quello di scaricare alcune partite sui saldi di finanza pubblica dello scorso anno.

Ovviamente tale lettura comporta una differenza di trattamento fra gli enti a seconda che abbiamo o meno esercitato la facoltà di erogare l’emolumento a dicembre. Ma se lo hanno fatto non pare corretto appesantire la loro spesa di personale 2024.

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