Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, non vi è alcun obbligo di iscrizione all’albo professionale per i progettisti interni all’ente. Lo ha chiarito l’ANAC nel parere reso in sede consultiva 64/2023.
L’aspetto oggetto di chiarimento da parte dell’Autority
Nel caso sottoposto ad ANAC, un’Amministrazione chiedeva di chiarire se i progettisti interni all’ente dovessero essere necessariamente iscritti all’Albo professionale.
L’Amministrazione ha evidenziato che il d.lgs. 36/2023 non prevede alcuna prescrizione in merito.
Il riscontro dell’ANAC
L’autorità ha confermato che, effettivamente, nel d.lgs. 36/2023 non è stata riproposta, per tale aspetto, una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 24, commi 3 e 5 del d.lgs. 50/2016 (che avrebbe potuto meglio chiarire l’aspetto controverso).
Tale disposizione, infatti, stabiliva l’obbligo per i progettisti interni di essere in possesso di abilitazione professionale: “I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione”.
Diversamente, per quelli esterni prevedeva, oltre a tale abilitazione, anche l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali: “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.
Nel d.lgs. 36/2023 – ferma la possibilità di affidare internamente la progettazione, come emerge (in particolare) dalle previsioni dell’art. 3, comma 1, All. I.7 (“Il DIP è redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante”) e dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 (in tema di incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti ed elencate nell’Allegato 10, che include Il Presidente 2 la progettazione) – solo per i tecnici esterni all’ente, l’Allegato II.12, parte V, cui rinvia il comma 2 dell’art. 66 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), individua, all’art. 34, i requisiti professionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici.
Tale ultima disposizione stabilisce infatti che: “1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto”.
Dunque, in continuità con il previgente d.lgs. 50/2016, esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni, il Codice prescrive il possesso (tra l’altro) dell’iscrizione all’Albo professionale.
In assenza di diverse indicazioni nel d.lgs. 36/2023 su tale aspetto, può quindi ritenersi confermata anche nel regime delineato dal nuovo Codice, l’insussistenza di un obbligo di iscrizione nel predetto Albo per i progettisti interni all’amministrazione, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale.
I recenti indirizzi di ANAC
Per confermare quanto sopra esposto, l’Autorità ha richiamato precedenti indirizzi sul tema.
Per la progettazione interna «…tutta la problematica relativa alla iscrizione all’albo dei dipendenti pubblici non ha rilievo sotto il profilo ora in esame [progettazione interna]; lo può avere in ordine ai limiti dell’attività dei pubblici dipendenti quali liberi professionisti, in base alle norme generali sul pubblico impiego. Ciò in quanto il sindacato esercitato dagli ordini professionali “non si estende genericamente alla professionalità di una determinata attività”, ma riguarda soltanto “coloro che esercitano la libera professione, esplicando l’attività professionale mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti, ovvero, per talune professioni, alle dipendenze di privati imprenditori”, ed esulando quindi dalla competenza di detti ordini professionali “il controllo dei pubblici funzionari che prestino, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, attività di contenuto corrispondente a quello di una libera professione” (Cons. di Stato, sez.V, 23 maggio 1997, n. 527)».
Pertanto, “… nel caso della progettazione interna, …, la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta “ratione offici” e non “intuitu personae” e si risolve “in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego” (Cass. Civ. Sez. Un. 2 aprile 1998, n. 3386), nell’ambito della cui disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva ed individuale vanno pertanto individuati i termini della relativa retribuzione. …” (Atto di Regolazione n. 6/1999)
Conclusione
In conclusione, per quanto sopra, in risposta al quesito, l’ANAC ha confermato che, in assenza di contrarie indicazioni nel Codice, per i professionisti interni all’ente è sufficiente l’abilitazione all’esercizio della professione e non è anche necessaria l’iscrizione all’Albo professionale.
