La prova pratica nei concorsi pubblici.

     Secondo quanto affermato dalla recente ordinanza n. 5653 del 4 marzo 2024   della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro-, la prova pratica di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere…

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     Secondo quanto affermato dalla recente ordinanza n. 5653 del 4 marzo 2024   della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro-, la prova pratica di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto. Deve quindi accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 

    Il caso riguarda l’annullamento, da parte dei giudici di merito su ricorso di due candidate, di una procedura selettiva indetta da un Comune per la stabilizzazione di un LSU come collaboratore amministrativo. 

    L’annullamento era stato motivato dal fatto che la “prova pratica” richiesta ai sensi dell’art. 27, comma 2, DPR 487/94, così come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, era stata in realtà svolta illegittimamente mediante un test su nozioni di tipo generale. 

   Il predetto art. 27, comma 2 prevede che “La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l’amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845”.

   Ciò posto, i giudici avevano altresì escluso che, partecipando al test scritto, le due ricorrenti avessero prestato acquiescenza alle modalità di svolgimento della prova selettiva, come viceversa sostenuto dal medesimo Comune. 

    La decisione è confermata dalla medesima Cassazione, la quale ha osservato che per consolidato proprio orientamento (Corte di Cassazione sentenze n. 22907 del 2022 e n. 11906 del 2017), la prova pratica (che non coincide necessariamente con la “prova manuale”) si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, ma la capacità del candidato di assumere in concreto comportamenti necessari o opportuni in un determinato contesto operativo; ai fini dell’acquiescenza a un provvedimento amministrativo, non è sufficiente un atteggiamento di mera tolleranza contingente, né il compimento di atti resi necessari e opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddetto provvedimento, in una logica di riduzione del pregiudizio da esso derivante, ma che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di agire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso.

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