La semplice affermazione, da parte della ditta concorrente (ma anche da parte della stazione appaltante che condivide le indicazioni del concorrente), che la propria offerta è coperta da know how aziendale, non è sufficiente per escludere l’accesso agli atti; l’operatore economico deve opportunamente motivare le ragioni per le quali la propria offerta è coperta da segreto tecnico.
Lo ha riconfermato il Consiglio di Stato, sezione III, nella sentenza 03/06/2026, n. 4427.
I fatti di causa
La vicenda traeva origine da una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di pulizia in favore di una Azienda Sanitaria Locale.
La società, collocatasi al quarto posto della graduatoria, aveva proposto un ricorso introduttivo volto all’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi, richiedendo il risarcimento del danno e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso.
La stazione appaltante aveva consentito solo una visione parziale e oscurata delle offerte tecniche dei tre operatori che la precedevano in classifica, omettendo altresì i documenti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
Il TAR adito aveva ritenuto che la tutela del patrimonio informativo aziendale e dei segreti commerciali della ditta coinvolta dovessero prevalere sull’interesse della ricorrente, la quale aveva formulato censure attinenti a profili non attinenti agli elementi tecnici oscurati.
I giudici avevano, inoltre, stabilito che il verbale di verifica dell’anomalia, già osteso, fosse sufficiente a soddisfare l’interesse conoscitivo. Seguiva il ricorso in appello dell’interessata.
La decisione del Collegio
Secondo i giudici, il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 3/12/2025, n. 9515), senza considerare che, anche ove si sia effettivamente in presenza di segreti tecnici o commerciali, occorre operare un attento bilanciamento tra le istanze di riservatezza e il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale.
In ogni caso l’offerta tecnica, nella sua totalità, non può essere sottratta all’accesso basandosi su una generica dichiarazione di segreto tecnico o commerciale.
La Stazione appaltante deve verificare specificamente e motivatamente la sussistenza di segreti industriali o commerciali, oscurando solo le informazioni per le quali è dimostrata tale esigenza (Cons. Stato, Sez. III, 16/02/2021, n. 1437).
Nel caso di specie, la Stazione appaltante non aveva giustificato la mancata ostensione delle offerte tecniche e degli atti relativi al sub-procedimento di anomalia dell’offerta con la sussistenza di veri e propri segreti tecnici o commerciali.
Essa si era limitata a mettere a disposizione dell’appellante le offerte tecniche oscurate dalle stesse controinteressate, senza compiere alcuna autonoma valutazione al riguardo.
Le conclusioni
Dunque, non era dimostrata la sussistenza di veri e propri segreti privati da tutelare, con la conseguenza che la Stazione appaltante era tenuta a permettere l’accesso alle offerte tecniche e alla documentazione relativa al sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta.
Restava ferma la possibilità, per l’Amministrazione, di individuare, sulla base di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, singoli elementi della documentazione richiesta che contenessero informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali.
Ove la sussistenza di tali segreti fosse stata realmente accertata, l’Amministrazione era tenuta a procedere al bilanciamento degli interessi ed assumere, in conseguenza di tale operazione, le opportune determinazioni.
Dell’intero iter procedimentale, relativo sia alla fase di identificazione degli eventuali segreti, che al bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto alla tutela giurisdizionale, l’Amministrazione è chiamata a fornire analitica motivazione. L’appello è stato, quindi, accolto.
